Con i voli estivi a rischio per la carenza di cherosene negli aeroporti europei, molti viaggiatori si interrogano sull'opportunità di sottoscrivere una polizza assicurativa prima della partenza. Una scelta che può fare la differenza, a patto di sapere esattamente cosa si compra e cosa rimane escluso dalla copertura.
Quanto costa un'assicurazione viaggio e cosa copre
Il costo di una polizza viaggio varia in base alla durata del soggiorno, alla destinazione e al numero di persone da coprire. Secondo le associazioni dei consumatori, la spesa oscilla tra il 3 e l'8% del costo totale del viaggio. Su un soggiorno da 2.500 euro a persona, ciò significa un esborso aggiuntivo compreso tra 75 e 200 euro.
A seconda del pacchetto scelto, la polizza può includere coperture per problemi di salute, smarrimento del bagaglio, responsabilità civile, annullamento preventivo o una combinazione di tutte queste voci. Rientrano solitamente nell'ombrello assicurativo anche i servizi turistici accessori come escursioni e guide. In quasi tutti i casi sono previste franchigie a carico del contraente e massimali oltre i quali la copertura non si applica. I viaggiatori anziani possono sostenere costi più elevati o, in alcuni casi, essere esclusi per l'elevato profilo di rischio.
Cosa non è coperto: guerra, paura e Paesi sconsigliati
L'assicurazione tutela da eventi imprevisti e documentabili, non dalla paura di viaggiare o dal timore legato a situazioni geopolitiche. La rinuncia al viaggio deve essere motivata da cause oggettive e verificabili. Il conflitto armato rientra solitamente tra le cause di esclusione: la Farnesina pubblica su viaggiaresicuri.it l'elenco aggiornato dei Paesi sconsigliati, tra cui Ucraina, Russia, Medio Oriente, Sudan, Congo, Haiti, Yemen e Cuba.
A inizio aprile Air BP Italia ha comunicato alle compagnie aeree limitazioni ai rifornimenti in quattro scali italiani: Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia. Un segnale concreto che la crisi del carburante aereo non è solo uno scenario ipotetico.
Volo cancellato dalla compagnia: i diritti del passeggero secondo il Regolamento UE
Quando è la compagnia aerea a cancellare il volo — anche per carenza di carburante — entrano in gioco le tutele previste dal Regolamento UE 261/2004. In questo caso il vettore è tenuto a offrire al passeggero un'alternativa: il rimborso integrale del biglietto oppure la riprotezione sul primo volo disponibile verso la destinazione.
Il codice del turismo: quando si può rescindere senza penali
Una tutela ulteriore è prevista dall'articolo 41 del Codice del turismo. Il viaggiatore ha diritto a recedere dal contratto senza pagare penali — ottenendo il rimborso integrale di quanto versato — in presenza di circostanze inevitabili e straordinarie che si verificano nella destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che incidono in modo sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto. In questo caso, però, non è previsto alcun indennizzo supplementare oltre alla restituzione della quota anticipata.
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