Ritenuta d’acconto estesa dal 2028: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026

Ritenuta d’acconto estesa dal 2028: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026

Ritenuta d’acconto estesa dal 2028: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026

Tra le novità fiscali più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 spicca l’ampliamento dell’ambito di applicazione della ritenuta d’acconto. La misura è contenuta nell’articolo 1, commi 112 e 113, della legge n. 199 del 30 novembre 2025 e, pur entrando in vigore solo dal 2028, è destinata a incidere in modo significativo sulle prassi fiscali consolidate.

L’obiettivo del legislatore è quello di anticipare l’incasso dei tributi da parte dell’Erario, ma l’effetto immediato sarà una riduzione della liquidità per imprese e professionisti che subiscono la ritenuta, oltre a nuove complessità operative per chi è chiamato ad applicarla.

Ritenute d’acconto e acconti d’imposta: le differenze essenziali

È utile distinguere tra acconti d’imposta e ritenute d’acconto. Gli acconti rappresentano un’anticipazione delle imposte dovute l’anno successivo, mentre le ritenute operano tramite il meccanismo del sostituto d’imposta.

In quest’ultimo caso, il committente o cessionario trattiene una quota del compenso dovuto al prestatore o cedente e la versa allo Stato. In genere, si tratta di un’anticipazione del 20% dell’imposta che il soggetto sostituito conguaglierà in sede di dichiarazione dei redditi.

Ritenute a titolo d’acconto: quando si applicano

Le ritenute a titolo d’acconto trovano fondamento nell’articolo 25 del Dpr 600/1973 e negli articoli 23 e seguenti dello stesso decreto.
Si applicano, tra l’altro, a:

  • redditi da lavoro dipendente e assimilati;

  • lavoro autonomo;

  • provvigioni e rapporti di agenzia e mediazione;

  • contratti di appalto e prestazioni analoghe.

In questi casi, la ritenuta non estingue l’imposta, ma costituisce un anticipo.

Ritenute a titolo d’imposta: il versamento definitivo

Diversa è la natura delle ritenute a titolo d’imposta, previste in specifiche fattispecie. In questi casi, la somma trattenuta rappresenta il pagamento definitivo del tributo e non deve essere ulteriormente dichiarata dal percettore.

Rientrano in questa categoria, ad esempio:

  • compensi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti;

  • provvigioni per la vendita porta a porta;

  • alcuni redditi di capitale.

La ritenuta d’acconto “generalizzata” della Manovra 2026

Con la Manovra 2026 il legislatore interviene nuovamente sull’articolo 25 del Dpr 600/1973, estendendo la ritenuta d’acconto anche ai corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio d’impresa da soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia.

La base imponibile sarà costituita dai corrispettivi pattuiti, al netto dell’Iva e delle somme anticipate in nome e per conto del cliente.

Come funziona la nuova ritenuta: pagamento e versamenti

La ritenuta scatterà al momento del pagamento della fattura.
Il committente dovrà trattenere l’importo e versarlo all’Erario secondo le regole previste dal Dpr 602/1973, dal Dlgs 241/1997 e dal Dpr 322/1998.

Si tratta di un passaggio che potrebbe creare criticità nei casi in cui il pagamento non coincida con l’emissione della fattura.

Aliquote previste ed esclusioni

Le aliquote della nuova ritenuta d’acconto sono fissate in modo progressivo:

  • 0,5% nel 2028;

  • 1% dal 2029.

Sono esclusi dall’obbligo:

  • i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale;

  • chi rientra nel regime di adempimento collaborativo;

  • i pagamenti già soggetti a ritenuta da parte di banche e Poste;

  • i contribuenti in regime forfettario.

Criticità operative e nodi ancora aperti

L’introduzione di una ritenuta d’acconto così ampia solleva diversi interrogativi, soprattutto in termini di gestione documentale, tempistiche di pagamento e impatto sulla liquidità delle imprese. Non è escluso che, prima dell’entrata in vigore, il legislatore possa intervenire con correttivi.

Attesi i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il comma 112 della legge n. 199/2025 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità attuative della nuova disciplina. Sarà questo atto a chiarire gli aspetti operativi e a fornire le istruzioni definitive per l’applicazione della ritenuta d’acconto estesa.

Di Michele Giuliano

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