Con la circolare n. 403 del 26 gennaio 2022 l’INPS proroga sino al 30 giugno 2022 le riduzioni contributive per i datori di lavoro privati che assumono giovani di età inferiore a trentasei anni o donne svantaggiate oppure che hanno sede nel Mezzogiorno d’Italia.
Esaminiamo di seguito le condizioni ed i tempi ai quali i datori di lavoro privati possono fruire delle dette riduzioni contributive.
Assunzione di giovani con meno di trentasei anni
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate sino al prossimo 30 giugno 2022, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche pari al 33% per i lavoratori dipendenti.
Lo stesso esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L'esonero contributivo in argomento spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Le disposizioni appena dette non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste, ovvero pari almeno al 30 % del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi presso gli Istituti tecnici superiori, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
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