Assunzione giovani e donne svantaggiate, sgravi contributivi prorogati

Assunzione giovani e donne svantaggiate, sgravi contributivi prorogati

Assunzione giovani e donne svantaggiate, sgravi contributivi prorogati

Con la circolare n. 403 del 26 gennaio 2022 l’INPS proroga sino al 30 giugno 2022 le riduzioni contributive per i datori di lavoro privati che assumono giovani di età inferiore a trentasei anni o donne svantaggiate oppure che hanno sede nel Mezzogiorno d’Italia.

Esaminiamo di seguito le condizioni ed i tempi ai quali i datori di lavoro privati possono fruire delle dette riduzioni contributive.

Assunzione di giovani con meno di trentasei anni

Per  le  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato e  per  le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate sino al prossimo 30 giugno 2022, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un esonero  contributivo nella misura del 100%, per  un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla  data  della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche pari al 33% per i lavoratori dipendenti.

Lo stesso esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero contributivo in argomento spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei  mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa,  a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a licenziamenti collettivi,  nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Le disposizioni appena dette non  si  applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni anche  nei  casi  di  prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di  apprendistato  in rapporto a tempo indeterminato, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle  ore  di alternanza previste, ovvero pari almeno al 30 % del  monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei  percorsi erogati  ovvero pari almeno  al  30% del  monte  ore previsto per le attività di alternanza  realizzata  nell'ambito  dei percorsi presso gli Istituti tecnici superiori, ovvero pari almeno al 30% del  monte ore  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  per  le   attività   di alternanza nei percorsi universitari; studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di  lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore,  il  certificato  di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

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