Porre dei limiti e definire meglio l’ambito delle richieste di consulenza giuridico-amministrativa da parte di Comuni, Città metropolitane e Liberi consorzi comunali: è questo l’obiettivo della nuova circolare che aggiorna la n. 7 del 17 marzo 2008, emanata dal Dipartimento regionale delle Autonomie locali.
Negli ultimi anni, infatti, le istanze rivolte agli uffici regionali sono aumentate in modo significativo, spesso riguardando casi specifici che esulano dalla funzione di indirizzo generale.
Il ruolo del Servizio 1
La nuova circolare chiarisce che il Servizio 1 “Indirizzi generali e contenzioso” non fornisce pareri su singoli casi, ma svolge un’attività di orientamento di carattere generale sull’assetto e sul funzionamento degli enti locali.
L’assistenza giuridico-amministrativa agli organi comunali resta di competenza primaria dei segretari comunali, veri consulenti interni delle amministrazioni.
Pareri non vincolanti
I pareri rilasciati dal Dipartimento regionale hanno natura di mera interpretazione normativa e non vincolano l’ente richiedente, che resta libero di discostarsene.
Inoltre, non si applicano i principi di silenzio-assenso o silenzio-diniego: l’eventuale mancato riscontro non può giustificare la mancata adozione di un provvedimento da parte dell’ente locale.
Questi pareri costituiscono una vera e propria “dottrina dell’amministrazione”, cioè orientamenti interpretativi che possono essere anche disattesi.
Requisiti delle istanze
Per essere considerate ammissibili, le richieste devono:
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riguardare l’assetto e il funzionamento dei Comuni o degli enti di area vasta;
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avere carattere generale e non limitarsi a casi specifici;
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essere finalizzate alla tutela dell’interesse pubblico e adeguatamente motivate;
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essere formulate in modo chiaro e completo, corredate dalla documentazione di supporto;
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includere il parere obbligatorio del segretario comunale o del segretario dell’ente richiedente.
Le richieste non ammesse
Non saranno accolte le istanze che:
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riguardano procedimenti in cui la Regione è parte in conflitto con l’ente richiedente;
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hanno carattere non attuale o concernono norme non più vigenti;
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derivano da mancato adeguamento dell’ente richiedente alle disposizioni di legge regionale.
di Michele Giuliano
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