Bonus psicologo 2024, c'è tempo fino al 31 maggio

Bonus psicologo 2024, c'è tempo fino al 31 maggio

Bonus psicologo 2024, c’è tempo fino al 31 maggio

Fino al 31 maggio 2024 sarà possibile presentare domanda per usufruire del bonus psicologo. Con messaggio numero 1152 del 18-03-2024 l’Inps ha fornito indicazioni su come inoltrare l’istanza.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile direttamente dal cittadino sul sito dell’Istituto www.inps.it, accedendo tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), il servizio dedicato è raggiungibile selezionando “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce “Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”.

Bonus psicologo, Isee e importi

I requisiti per accedere al bonus sono: residenza in Italia e un valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

Il contributo in base all’ISEE del richiedente viene modulato come segue:

a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

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