Il TAR del Lazio ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi presentati contro il ponte sullo Stretto di Messina. I ricorsi, depositati a fine dicembre 2024 dal Comune di Villa San Giovanni, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e da diverse associazioni ambientaliste, puntavano all'annullamento di atti chiave del procedimento autorizzativo. Il tribunale amministrativo ha respinto le istanze, confermando l'impianto giuridico seguito dalle amministrazioni competenti e dalla società Stretto di Messina.
Cosa contestavano i ricorsi: VIA, delibera IROPI e atti connessi
Nel dettaglio, i ricorsi chiedevano l'annullamento di due atti fondamentali per l'iter del ponte sullo Stretto:
- Il parere della Commissione VIA/VAS del 13 novembre 2024, favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale dell'opera
- La deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025, con cui era stata approvata la relazione IROPI (ragioni imperative di rilevante interesse pubblico)
Insieme a questi, i ricorrenti contestavano anche una serie di atti presupposti, connessi e conseguenti relativi al progetto.
Il TAR conferma: è il CIPESS il soggetto competente sulla valutazione ambientale
La decisione del giudice chiarisce un punto centrale del quadro normativo: richiamando un precedente della Corte di Giustizia europea, il TAR ha confermato che spetta al CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) la competenza sulla valutazione di compatibilità ambientale del ponte sullo Stretto di Messina, in quanto infrastruttura di rilevanza strategica nazionale. Un'interpretazione già seguita dalle amministrazioni coinvolte e ora avallata dal tribunale, che rafforza la posizione giuridica del progetto e sgombra — almeno su questo fronte — il campo dagli ostacoli legali sollevati dai Comuni calabresi e dalle associazioni ambientaliste.
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