L'INPS ha pubblicato la circolare n. 45 del 10 aprile 2026 per fare chiarezza sul bonus nascita da 1.000 euro, il contributo una tantum previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per i figli nati, adottati o affidati in via preadottiva a partire dal 1° gennaio 2026. Il documento ridefinisce la disciplina della misura e fornisce le istruzioni operative per la gestione delle domande. La data di apertura del servizio per le richieste sarà comunicata successivamente.
Come funziona il bonus nascita 2026: finalità e importo
Il contributo ha una duplice finalità: sostenere la natalità e coprire le spese iniziali legate all'arrivo di un figlio. Si tratta di un importo una tantum di 1.000 euro per ciascun minore, riconosciuto su domanda e nei limiti delle risorse disponibili. Le richieste vengono accolte in ordine cronologico fino a esaurimento dei fondi.
Nuove regole ISEE 2026: entra la neutralizzazione dell'Assegno Unico Universale
Una delle principali novità riguarda il calcolo dell'ISEE per prestazioni familiari. Il limite resta fissato a 40.000 euro annui, ma viene introdotto un meccanismo che esclude parzialmente dal calcolo gli importi percepiti tramite Assegno Unico Universale. Sottraendo queste somme dal valore dell'indicatore, l'ISEE risultante si abbassa, ampliando la platea dei potenziali beneficiari rispetto agli anni precedenti.
Chi può richiedere il bonus: requisiti di cittadinanza e residenza
Possono accedere al contributo i cittadini italiani e dell'Unione europea, i loro familiari con diritto di soggiorno o soggiorno permanente, i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o con permesso unico di lavoro o di soggiorno per ricerca di durata superiore a sei mesi. Sono equiparati ai cittadini italiani apolidi, rifugiati e titolari di protezione internazionale.
Il genitore richiedente deve risultare residente in Italia in modo continuativo dalla data della nascita, dell'adozione o dell'affidamento preadottivo fino alla presentazione della domanda. È necessario inoltre disporre di un ISEE valido senza omissioni o difformità.
Come e quando presentare la domanda
La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, dall'ingresso del minore in famiglia o dalla trascrizione dell'adozione internazionale. Può essere richiesta da uno solo dei genitori: in caso di genitori non conviventi spetta a quello convivente con il minore. Per genitori minorenni o incapaci provvede il tutore o il genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Le richieste possono essere trasmesse tramite il portale INPS con SPID, CIE, CNS o eIDAS, l'app INPS mobile, il Contact Center o i patronati. Il pagamento avviene tramite accredito su IBAN o bonifico domiciliato, gestibile attraverso il Sistema Unico di Gestione IBAN dell'istituto.
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