di Eloisa Bucolo
Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute e documentate per la sistemazione a verde delle aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari e pertinenze.
Per ottenere la detrazione, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentirne la tracciabilità: assegno, bancomat, carte di credito e bonifici ordinari. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo ed è fruibile esclusivamente in via diretta in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo. Per tale agevolazione, infatti, non è possibile né lo sconto in fattura né la cessione del credito.
Quali vantaggi
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).
Chi può beneficiarne e quali interventi riguarda
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto spese relative ai seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
- i lavori in economia.
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