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Green pass al lavoro: obblighi, controlli, sanzioni e provvedimenti disciplinari

Green pass al lavoro: obblighi, controlli, sanzioni e provvedimenti disciplinari

Green pass al lavoro: obblighi, controlli, sanzioni e provvedimenti disciplinari

Dal 15 ottobre sarà obbligatorio il Green Pass sui luoghi di lavoro.  Ciascun dipendente, sia pubblico che privato o lavoratore volontario, dovrà quindi essere in grado di  esibire la certificaizone in formato cartaceo o digitale.

L'obbligo del green pass è una misura ulteriore che non può far comunque ritenere superati i protocolli  di settore, quali l'utilizzo della mascherina e il distanziamento. Le linee guida per le modalità di controllo sono state definite con il DPCM firmato martedì 12 ottobre dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

Chi ha l'obbligo di esibire il green pass?

È un preciso dovere di ciascun dipendente, pubblico e privato, ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.  Tale obbligo, peraltro, è esteso ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione/azienda.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di green pass:

  • i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione;
  • il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle
    infrastrutture;
  • il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di
    generi di consumo (caffè e merendine);
  • il personale addetto alla manutenzione per attività straordinarie;
  • i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione;
  • i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata.

...chi non ha l' obbligo?

Sono esclusi dall’obbligo di esibire il green pass gli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo infatti,  ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura
del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale
personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Sistemi di Verifica: come, quando e quali utilizzare?

Le verifiche sul possesso del Green pass sui luoghi di lavoro potranno essere effettuate autonomamente da ciascuna azienda/amministrazione, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida.
Dove possibile, tali controlli devono essere effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, a tappeto o a campione, con o senza l'ausilio di sistemi automatici, prevedendo prioritariamente ad individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

...nel settore pubblico

Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

... controlli non oltre 48 ore prima

I controlli del datore di lavoro  possono avvenire in anticipo ma non prima di 48 ore. Tale limite e' stato posto "per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all'erogazione di servizi essenziali".

..Sistemi di verifica

L'operazione di verifica di possesso del Green Pass avverrà tramite inserimento, da parte dell'operatore del numero di pubblica utilità del Ministero della salute, del codice fiscale e delle ultime otto cifre della tessera sanitaria dell'interessato e della tipologia e data dell'evento sanitario che ha generato il certificato.

Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Per facilitare il flusso di entrata e uscita, il Governo ha  previsto l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code.

Le verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

Obblighi, sanzioni, provvedimenti disciplinari: cosa si rischia?

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Nel caso in cui si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.
La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione o dichiari di esserne in possesso, ma non sia in grado di esibirla.
Il quadro sanzionatorio non esclude, ovviamente , la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione del certificato o di utilizzo di green pass altrui.

....Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.
I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la
corrispondente perdita di anzianità di servizio.

...Obblighi informativi, isolamento e quarantena

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall’evento che l’ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

...Privacy :vietato conservare il QR code

"È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste" le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli".

Eloisa Bucolo

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