Il Decreto Semplificazioni ha introdotto una importante novità in materia di autocertificazioni.
Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti. Anche questi ultimi ora sono obbligati ad accettare le autocertificazioni.
I privati tenuti ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva possono richiedere, con il consenso del dichiarante, un controllo all’amministrazione competente al rilascio della relativa certificazione, che è tenuta a fornire conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati in suo possesso.
La richiesta deve riportare un esplicito riferimento all’autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000) e ai successivi controlli previsti dall’articolo 71 e, come già avviene tra le pubbliche amministrazioni, si può rilasciare gratuitamente una visura o la conferma dei dati, senza la necessità di dover siglare accordi specifici.
A tal fine, i moduli dovranno riportare in calce la seguente dicitura: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle amministrazioni competenti”.
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