fbpx

Parcheggio disabili in condominio: nulla la delibera che lo nega

Parcheggio disabili in condominio: nulla la delibera che lo nega

Parcheggio disabili in condominio: nulla la delibera che lo nega

Con  la sentenza del  Tribunale di Verbania del 02- 12- 2020, n. 513 si afferma che non è valida la delibera che nega al condomino-disabile un posteggio nel cortile condominiale. 

Un portatore di handicap, chiedeva al suo condominio che gli fosse assegnato un posto auto nel cortile condominiale ma l’assemblea deliberava di non accogliere la richiesta; di conseguenza si rivolgeva al Tribunale per richiedere che fosse dichiarata nulla la predetta delibera assembleare e, contestualmente, fosse accertato il suo diritto ad ottenere l’assegnazione di uno dei posti auto nel cortile comune, con condanna del condominio al risarcimento dei danni subiti.

Secondo l’attore era necessario procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1102 c.c. alla luce degli artt. 32, 2, 3, 42 Cost., dichiarandosi disponibile a condividere il posto auto con altri eventuali condomini-disabili; a conferma del suo stato di salute produceva documentazione medica per cui gli era stato rilasciato il contrassegno di circolazione e sosta per disabili.

Il condominio si costituiva, osservando, tra l’altro, che:

  •  la richiesta era priva di fondamento normativo (non potendo applicarsi la L. 13/1989, essendo il caseggiato costruito prima dell’1989) e
  •  che il richiamo alle norme costituzionali era fuorviante in quanto l’attore pretendeva l’assegnazione di un posto in via esclusiva.

Inoltre, i condomini notavano che la disabilità del condomino non era grave, atteso che utilizzava regolarmente l’autovettura, una bicicletta e uno scooter di rilevanti dimensioni; infine si sottolineava che l’attore non solo era proprietario di un box situato all’interno del caseggiato distante pochi metri dal portone d’ingresso, ma poteva contare sul parcheggio condominiale che confinava con un parcheggio pubblico, all’interno del quale era stato ricavato uno posto auto destinato ai disabili.

Il Tribunale ha dato ragione al condomino portatore di handicap.

Secondo lo stesso giudice, l’art. 1102 c.c. – che disciplina l’uso delle cose comuni in condominio – deve essere interpretato tenendo conto della normativa a tutela del portatore di handicap e dei principi di rango costituzionale desumibili dagli artt. 32, 2, 3 e 42 c. 2 Cost.; di conseguenza – ad avviso dello stesso giudice - il diritto invocato dall’attore - portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - di poter parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso condominiale, deve considerarsi preminente rispetto all’interesse degli altri condomini, per i quali non sono state dedotte analoghe difficoltà.

Per quanto sopra, il Tribunale ha dichiarato nulla la delibera, ordinando ai condomini di riservare uno dei posti auto nel cortile condominiale al condomino portatore di handicap fino a quando permarrà la sua condizione di invalidità. È stata respinta, invece, la richiesta di risarcimento dei danni perché l’attore non ha provato i presupposti del risarcimento invocato (fatto doloso o colposo, danno ingiusto e nesso di causa).

risuser

Articoli simili

Lascia una risposta

Chiusi
Chiusi

Inserisci il tuo username o il tuo indirizzo email. Riceverai via email un link per creare una nuova password.

Chiusi

Chiusi