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Saldi, svendite e prezzi in vetrina: cosa prevede la legge?

Saldi, svendite e prezzi in vetrina: cosa prevede la legge?

Saldi, svendite e prezzi in vetrina: cosa prevede la legge?

Tempo di saldi e di occasioni, ma anche di affari e di fregature!

La chiusura  dei centri commerciali a causa del covid , nel corso di questo ultimo anno, ha affossato le vendite in negozio e favorito gli acquisti nelle piattaforme online. La speranza dei negozianti è quella di rifarsi  in occasione dei saldi estivi delle perdite subite in questo rovinoso anno.

Se si prefigura, quindi,  una stagione di ribassi vantaggiosi per i consumatori, bisogna comunque stare molto attenti ai "furbetti delle vetrine" ed evitare possibili truffe.

L'obbligo di esporre prezzi in vetrina: come e quando va osservato?

L’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato  per tutte le merci esposte al pubblico.

In materia di "pubblicità dei prezzi", la direttiva 98/6/UE, recepita dal  titolo V del Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, art. 14-17, specifica che “i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo”.

Pertanto, per qualsiasi prodotto esposto per la vendita è obbligatorio:

  1. inserire i prezzi in vetrina.
  2. esporre per ciascun prodotto cartellini/targhette che ne specifichino il prezzo.
    Qualora vengano esposti prodotti identici, che quindi abbiano lo stesso valore, è possibile apporre un unico cartellino con il prezzo.
  3. le cifre che indicano il costo della merce devono essere ben leggibili.

Qualora il negoziante indichi nel cartellino un prezzo errato, magari più scontato di quanto in realtà non sia, il consumatore avrà diritto a pagare in cassa la cifra esposta.

Talvolta i negozianti al posto del cartellino prezzi, espongono  in vetrina un cartellino con il messaggio " vetrina in allestimento". Qualora i tempi per il rinnovo della vetrina siano eccessivamente lunghi, trattasi di un semplice escamotage usato per ovviare all'obbligo di esporre i prezzi.

In quali casi non è obbligatorio esporre il prezzo?

Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, specifica altresì che fanno eccezione dall'obbligo di esporre il cartellino con il prezzo  tutti quei prodotti "sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico".

Fanno eccezione, quindi,  giornali e riviste , che hanno, quasi sempre, il prezzo indicato direttamente nelle copertine. Per quanto invece riguarda  bar, ristoranti e pubblici esercizi il listino delle consumazioni deve essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

Cosa prevede la legge sui prezzi esposti in periodo di saldi?

I saldi o  vendite di fine stagione riguardano tutti quei prodotti che subiscono nel tempo un notevole deprezzamento a causa della stagionalità. Durante il periodo dei saldi, non possono essere adottate altre vendite di tipo promozionale e neanche nei 40 giorni precedenti.

Nel periodo di saldi  sulla merce in vendita deve essere obbligatoriamente esposto un cartellino visibile con riportato il prezzo di vendita e lo sconto espresso in percentuale.

La legge perciò stabilisce che, in caso di saldi, sul cartellino debbano essere esposti:

  • il vecchio prezzo di quello specifico prodotto;
  • la percentuale di sconto che si è deciso di applicare per quell’articolo.

E' bene ricordare che è sempre possibile  cambiare un articolo  difettoso anche se acquistato in saldo, presentandolo al negoziante integro ed esibendo lo scontrino fiscale.

Quali sanzioni pecuniarie per chi non espone il cartellino?

I commercianti che non rispettano l’obbligo dell’esposizione dei prezzi sono puniti con una sanzione amministrativa di una somma da 516 euro a 3.098 euro. L’autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale le contravvenzioni hanno avuto luogo e alla medesima autorità andranno i proventi derivanti dai pagamenti (D. Lgs 114/98, art. 22).

Per i ristoratori se l’obbligo non viene rispettato la sanzione amministrativa prevista può arrivare a 308 euro. I clienti potranno fare una segnalazione alla polizia che provvederà a redigere un verbale e revocare la licenza, nei casi più gravi.

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