In caso di chiusura dello spazio aereo e conseguente cancellazione del volo, i passeggeri hanno diritto all’assistenza e al rimborso oppure, a scelta, alla riprotezione su un altro volo. A chiarirlo è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale dei Consumatori, intervistato da Adnkronos/Labitalia.
Assistenza garantita in aeroporto
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, quando un volo viene cancellato per cause eccezionali (come la chiusura dello spazio aereo), il passeggero ha diritto gratuito a:
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2 telefonate, fax o email;
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pasti e bevande in base alla durata dell’attesa;
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pernottamento in hotel, se necessario;
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trasporto da e per l’aeroporto.
Rimborso o volo alternativo: a scelta del passeggero
Il passeggero può scegliere tra:
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Rimborso del biglietto entro 7 giorni, per la parte non effettuata del viaggio o per l’intero tragitto, se il volo cancellato ha reso inutile il viaggio;
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Riprotezione, cioè l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale il prima possibile o in una data successiva, compatibilmente con la disponibilità.
Niente indennizzo per cause eccezionali
Il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria (indennizzo) se il volo è stato cancellato per circostanze eccezionali, come nel caso di chiusura dello spazio aereo, purché la compagnia dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
Dove si applicano questi diritti?
Le tutele valgono se:
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il volo parte da un aeroporto UE, Norvegia, Islanda o Svizzera;
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oppure arriva in UE e la compagnia aerea è comunitaria;
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il passeggero ha una prenotazione confermata;
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si presenta all’accettazione entro i tempi previsti (o almeno 45 minuti prima se non indicato diversamente).
Come far valere i propri diritti
Il consiglio per i passeggeri è di presentare subito reclamo alla compagnia aerea o, nel caso di pacchetti vacanza, al tour operator.
(Adnkronos)
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