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Bonus Bebè 2021, è possibile fare domanda: requisiti, calcolo e termini

Bonus Bebè 2021, è possibile fare domanda: requisiti, calcolo e termini

Bonus Bebè 2021, è possibile fare domanda: requisiti, calcolo e termini

di Eloisa Bucolo

E’ possibile presentare domanda per richiedere il bonus bebè. Lo ha comunicato l'Inps con messaggio del 3/03 insieme alla  procedura di acquisizione delle domande.

L’assegno di natalità, anche detto "Bonus Bebè", è stato introdotto nel 2014, confermato con L.160/2019  e rifinanziato con la Legge di Bilancio 2021  che ha esteso il contributo ad ogni figlio nato o adottato da gennaio a dicembre 2021.

L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno. E' annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Come si calcola il bonus?

La misura dell’assegno dipende dall' ISEE  del minore per il quale si richiede l’assegno:

  • in presenza di  ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • se l’ ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • qualora l’ ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

Come viene attribuita la maggiorazione del 20%?

La maggiorazione del 20% viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della  convivenza tra tali due soggetti.

Si considera “primo figlio” : il figlio, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia, e convivente con il genitore richiedente; diversamente, non si considerano né come “primi figli”, né come “figlio successivo al primo”, i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto la maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”.

In caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2021:

  • se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. nascita di tre gemelli nel 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta al secondo e al terzo nato in ordine cronologico);
  • se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi) la maggiorazione spetta a tutti i gemelli.

In caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2021

  • se si tratta di un primo evento , quindi se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi, la maggiorazione va riconosciuta a ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo
    (Ad es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo al secondo e al terzo nato in ordine cronologico).
  • se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente
    (Ad es. adozione di tre gemelli il 7 maggio 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo a due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
  • in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2021, se non si tratta di un primo evento , la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (Ad es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2021, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta a tutti e tre i minorenni adottati).

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegno deve essere inoltrata d in via telematica  tramite i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.
  • contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Decorrenza e durata

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2021, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

Se la domanda viene respinta, per poter richiedere l’assegno è necessario presentarne una nuova. Se la nuova domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione di tale nuova domanda.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita  o del primo anno di adozione o dell’affidamento preadottivo del bambino.

Come avvengono i pagamenti?

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con  IBAN, conto corrente estero Area SEPA, intestati al richiedente.

A partire dal 10 aprile 2020 non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).

In caso di pagamento su IBAN estero, deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o di una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

 

 

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