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Bonus 2400 euro lavoratori stagionali: cos'è e come richiederlo subito

Bonus 2400 euro lavoratori stagionali: cos'è e come richiederlo subito

Bonus 2400 euro lavoratori stagionali: cos’è e come richiederlo subito

E'  possibile presentare domanda per il bonus  da 2400 per lavoratori stagionali previsto dal decreto Sostegni.

A renderlo noto è al'Inps con la circolare  del19 aprile 2021, n. 65 in cui  spiega le modalità per potervi accedere e fornisce i chiarimenti sulla presentazione della domanda e sulle categorie che possono beneficiarne.

Cos'è  il bonus lavoratori stagionali?

Il Decreto Sostegni, approvato venerdì 19 marzo, prevede un bonus una tantum per un ammontare pari a 2.400 euro per i lavoratori stagionali.

I bonus stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori, e lavoratori dello spettacolo, autonomi, somministrati e atipici non sono cumulabili tra loro. Le indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Chi potrà ricevere il bonus 2 400 euro?

Potranno beneficiare del Bonus 2400 euro:

  1. Lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno lavorato per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021).
  2. Lavoratori stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno svolto almeno 30 giornate lavorative e hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente.  I Lavoratori in somministrazione  non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.
  3. Lavoratori intermittenti (art. 13-18 DL 15 giugno 2015, n.81) che hanno lavorato per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, eccetto quello di lavoro intermittente.
  4. Lavoratori autonomi occasionali on iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 codice civile) e non hanno un contratto in essere alla data del 24 marzo 2021, già iscritti, alla data del 23 marzo 2020, alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato (ad esclusione del lavoro intermittente).
  5. Lavoratori incaricati delle vendite a domicilio (art.19 DL 31 marzo 1998 n. 114) con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente, e di pensione.
  6. Lavoratori dello spettacolo, iscritti al fondo pensioni e con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e e il 23 marzo 2021, reddito non superiore a 75.000 euro nel 2019 e privi di pensione o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione di quello intermittente), oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo e reddito 2019 non superiore ai 35.000 euro.

Come presentare la domanda?

I lavoratori già beneficiari delle indennità previste dai Decreti Ristori non devono presentare una nuova domanda ma la stessa verrà erogata dall’INPS.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità del Decreto Ristori possono presentare domanda entro la data del 31 maggio 2021.

La domanda dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica sul portale web dell’INPS  ( accedi qui) mediante:

  • PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

PRESENTA  SUBITO LA DOMANDA

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