fbpx

Bonus lavoratori agricoli e pescatori: requisiti, importo e domanda

Bonus lavoratori agricoli e pescatori: requisiti, importo e domanda

Bonus lavoratori agricoli e pescatori: requisiti, importo e domanda

Il Decreto Sostegni bis riconoscerà l’indennità o bonus covid anche agli operai agricoli e pescatori.

L’indennità viene erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021.

La domanda per l’indennità è presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Bonus covid operai agricoli: cos’è 

L' articolo 68 del Sostegni bis, tra le varie misure a favore del settore agricoltura, ha stabilito l’indennità covid per operai agricoli, colpiti anch’essi dagli effetti della pandemia covid.

In particolare agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro. 

Nel 2020 erano state già riconosciute due rate del sussidio pari a 600,00 euro, rispettivamente per i mesi di marzo ed aprile 2020 (1.200,00 euro complessivi) a beneficio degli operai agricoli a tempo determinato e delle altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, a patto di:

  • Aver totalizzato nel 2019 almeno cinquanta giornata di effettivo lavoro agricolo;
  • Non essere titolari di pensione.

I successivi decreti chiamati a fronteggiare gli effetti economico-sociali dell’emergenza COVID, non hanno tuttavia riproposto l’indennità per i lavoratori agricoli, ivi compreso il recente Decreto “Sostegni”.

Bonus da 800 € operai agricoli: requisiti e incompatibilità

Con riferimento ai lavoratori dell’agricoltura, la norma citata riconosce un’indennità una tantum pari a 800 euro a condizione che gli interessati presentino i seguenti requisiti:

  • essere operatori agricoli con contratto a tempo determinato;
  • aver effettuato, nel corso del 2020, almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • non essere titolari, al momento della presentazione della domanda, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • non essere titolari di pensione, sempre al momento della presentazione della domanda.

Questa indennità, si legge nella norma citata, presenta le seguenti caratteristiche:

  • è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
  • è incompatibile con il reddito di cittadinanza;
  • è incompatibile con il reddito di emergenza;
  • non è cumulabile con i bonus una tantum per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo;
  • è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

Bonus  da 950 € per pescatori autonomi

Un’altra categoria di lavoratori trova spazio nel citato articolo 68 del Decreto Sostegni bis di prossima pubblicazione: i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

A questi lavoratori il provvedimento emergenziale riconosce un’indennità pari a 950 euro per il mese di maggio 2021 quando ricorrono, però, i seguenti requisiti:

  • non devono essere titolari di pensione;
  • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata.

Come presentare domanda

Le modalità per richiedere l’indennità all’INPS, che come per il bonus per gli agricoli è sempre da IRPEF, sono quelle previste dall’articolo 28 del Decreto legge del 17 marzo 2020 numero 18.

La domanda, secondo quanto si legge nella bozza, dovrà essere presentata all’INPS entro la scadenza del 30 giungo 2021, tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

risuser

Lascia una risposta

Chiusi
Chiusi

Inserisci il tuo username o il tuo indirizzo email. Riceverai via email un link per creare una nuova password.

Chiusi

Chiusi