Il bonus verde, l’agevolazione per i privati che vogliano fare lavori in giardino o allestire un terrazzo e che vale anche per i condomìni, viene confermato anche nel 2021.
Quali sono le tipologie di lavori ammessi, i requisiti, le detrazioni e i documenti da conservare.
Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
A chi spetta?
Possono usufruire del bonus il proprietario dell’immobile, il nudo proprietario, chi ha l’usufrutto. Ma anche l’inquilino in affitto o la persona che ha l’immobile in comodato.
Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quanto vale e come va ripartito?
La detrazione fiscale va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e viene calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Quindi la somma massima prevista dal bonus verde 2021 è 1.800 euro.
Quali spese rientrano nell'agevolazione e quali no?
Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.
Tra le spese ammesse in detrazione ci sono gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Poi le grandi potature, la riqualificazione di prati, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Sono comprese anche, tra i costi detraibili, le spese di progettazione purché relative a lavori successivamente effettuati.
La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
- gli interventi lavorativi in economia da parte del proprietario che per esempio acquista i materiali.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale) .
Poi dovrà presentare l’autocertificazione che attesti che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione non ecceda il limite massimo ammissibile. E infine anche la dichiarazione dell’amministratore condominiale che confermi di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.
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