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Debiti col Fisco, ipoteca possibile solo con preavviso 

Debiti col Fisco, ipoteca possibile solo con preavviso 

Debiti col Fisco, ipoteca possibile solo con preavviso 

Come è noto, ai sensi dell’articolo 50 del Dpr 602/73, l’Agente della Riscossione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può procedere ad espropriazione forzata (ossia il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria esige il pagamento di qualcosa che non risulta versato spontaneamente o a seguito di apposita notifica), a meno che non si versi nelle ipotesi della dilazione o della sospensione del pagamento.
Se l’espropriazione non viene iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 

Ai sensi del successivo Articolo 77 dello stesso Dpr, comma 1, “Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede”. 

Il successivo comma 1-bis precisa che “L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2 (dello stesso Dpr), purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”. 

Al comma 2 stabilisce che, “se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione”. 

A norma del comma 2-bis dello stesso articolo 77, “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.
Quindi, trascorso 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) è legittimato ad agire coattivamente, attraverso l’esecuzione forzata, per la riscossione del credito erariale. Solo se tra l’espropriazione non è avvenuta entri un anno dalla notifica della cartella, l’Agente della riscossione deve notificare la contribuente debitore l’obbligo ad adempiere entro cinque giorni. 

In mancanza del pagamento, però, ai sensi del citato comma 2-bis. dell’articolo 77 del medesimo Dpr 602/73, “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”. 

Proprio con riguardo a quest’ultimo punto, recentemente è stata pubblicata una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado della Puglia, la n. 2293/2023, con la quale, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 5567 del 26/2/2019), è stata dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria eseguita dall’Agente della riscossione pugliese, in quanto carente della prova dell’avvenuta notifica del c.d. “preavviso d’ipoteca”, notifica la cui mancanza pregiudica il contraddittorio e, conseguentemente, il diritto alla difesa del contribuente. 

redazione

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