Decadenza o sospensione dell'assegno di inclusione, i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Decadenza o sospensione dell'assegno di inclusione, i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Decadenza o sospensione dell’assegno di inclusione, i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il ministero del Lavoro con l'ultima precisazione ha fatto chiarezza sull'Assegno di inclusione, non lasciando spazio a diverse interpretazioni della norma: in tutti quei casi in cui la normativa prevede la sospensione o la decadenza dell’Assegno di inclusione, la sanzione si applica per l’intero nucleo familiare. Per questo motivo risulta necessario essere assolutamente sicuri che ogni componente del nucleo familiare rispetti gli obblighi previsti dalla normativa.

Nei casi in cui anche un solo componente dovesse commettere un errore tale da far scattare la sanzione della decadenza (o della sospensione), sarebbe l’intero nucleo familiare a dover dire addio all’Assegno di inclusione.

Assegno di inclusione, i chiarimenti

Il chiarimento del ministero del Lavoro interessa è legato ai vari obblighi fissati dalla politica attiva collegata alla percezione dell’Assegno di inclusione. È noto ad esempio l’obbligo per l’interno nucleo familiare di presentarsi presso i servizi sociali del Comune di residenza entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

In assenza di convocazione il nucleo deve presentarsi autonomamente, pena la sanzione della sospensione del beneficio, per il quale i pagamenti riprenderanno solamente una volta avvenuto l’incontro. Va peggio nel caso in cui non ci si dovesse presentare alla convocazione senza darne una giustificazione adeguata: in tal caso scatta la decadenza del beneficio per l’intero nucleo familiare.

Il suddetto incontro è importante anche perché serve per identificare soggetti attivabili al lavoro, ai quali vengono dati 60 giorni di tempo per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato con i centri per l’impiego e soggetti non attivabili al lavoro ma comunque obbligati a sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato, i quali entro 90 giorni devono presentarsi a un patronato o dai servizi sociali stessi per la conferma della loro posizione. Nessun obbligo invece per coloro che non sono compresi nel parametro di scala di equivalenza, ossia quei componenti indirizzati al Supporto per la formazione e il lavoro.

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