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Interessi legali, percentuale fissata dal Mef: 0,01% a partire dal 2021

Interessi legali, percentuale fissata dal Mef: 0,01% a partire dal 2021

Interessi legali, percentuale fissata dal Mef: 0,01% a partire dal 2021

di Salvatore Forestieri -

ROMA - Prima erano scesi, poi erano risaliti, fino a giungere, nel 2019, la misura dello 0,8%.
Dal 1^ gennaio 2020, però, la misura degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile era scesa nuovamente, raggiungendo la percentuale dello 0,05%.
Ora, scende ancora, arrivando addirittura allo 0,01%.
Una variazione collegata al rendimento medio dei titoli di Stato ed al tasso di inflazione annuo.

La modifica è stata stabilita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15/12/2020.

Così come previsto dall’articolo 2, comma 185, della legge 662/1996, se la modifica non fosse intervenuta entro il 15 dicembre, anche per l’anno successivo si sarebbe dovuta applicare la vecchia percentuale. percentuale.
L’applicazione del tasso legale degli interessi non ha solo risvolti nell’ambito delle normali obbligazioni civilistiche.

Interessa, infatti, anche l’ambito tributario in quanto è prevista la corresponsione degli interessi legali nelle ipotesi in cui viene chiesta la rateizzazione delle somme da pagare quando ci si avvale dei diversi sistemi di definizione agevolata, nonché nel caso di “ravvedimento operoso”.

In quest’ultimo caso, per esempio, nell’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, è previsto il pagamento della sanzione ridotta, nonché degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell’adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione.

Il tasso legale da applicare è quello vigente nei singoli periodi, ed è quindi pari allo 0,05% fino al 31 dicembre 2020 ed allo 0,01% dal 1° gennaio 2021 fino al giorno di versamento compreso.
La bassa misura degli interessi legali, però, come già detto in altre occasioni, se si tiene conto dell’attuale gravissima crisi economica e delle grosse difficoltà che i contribuenti avvertono nel pagare il pesante carico tributario oggi esistente, non appare sufficiente.

Se da un lato, infatti, gli interessi pagati dallo Stato ai contribuenti in caso di tardivo pagamento dei rimborsi d’imposta sono pari al 2%, dall’altro, tutti gli interessi dovuti all’Amministrazione Finanziaria o all’Agente della Riscossione sono di gran lunga superiori e vanno dal 3,50 % al 4,50%.
Sono principalmente questi interessi, ed in particolare quelli che si applicano dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, gli oneri che gonfiano il debito tributario delle persone che hanno difficoltà a pagare.

Eppure, l’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, aveva previsto che entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe dovuto emanare un Decreto stabilendo una misura unica per tutti gli interessi riguardanti la materia fiscale, un decreto che, a tutt’oggi, non risulta ancora emanato.
Una mancanza che, specialmente in questo periodo di pandemia, contrasta fortemente con la necessità di trasparenza delle disposizioni di natura fiscale e con l’esigenza di assicurare la giusta tolleranza verso i contribuenti più deboli.

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