ROMA - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 (Suppl. Ordinario n. 40) la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante la legge di Bilancio per il 2024. Come al solito, dopo l’esame al Senato, le norme della Legge di Bilancio per il 2024 (prima sezione) sono state rinumerate all’interno di un articolo unico il quale si compone di ben 561 commi. La seconda sezione si compone degli articoli da 2 a 21. Quelle che seguono sono alcune delle novità più importanti in materia fiscale distribuite tra i vari commi dell’unico articolo della legge.
1) Si riconosce, in via eccezionale e per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, escluso il lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensili, al netto del rateo di tredicesima. Tale esonero è di 7 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima (articolo 1 comma 15);
2) Solo per il 2024, non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Detto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. In questa ipotesi il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. (Commi 16 e 17);
3) Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%. (Comma 18);
4) Viene rideterminata, per il 2024, la misura del canone di abbonamento RAI ad uso privato che passa da Euro 90 ad Euro 70. (comma 19);
5) Viene differita al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cd. plastic tax [1]) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche (cd. sugar tax). (comma 44);
6) Aumenta dal 5 al 10% l’aliquota Iva di alcun i prodotti per l’igiene e per i bambini che l’anno scorso avevano subito la riduzione di aliquota. Parliamo dei pannolini, degli assorbenti e di alcuni prodotti per la prima infanzia, compresi i seggiolini da installare sulle autovetture (commi 45, 46);
7) Si dispone la piena interoperabilità delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico. (Commi 60-62);
8) Modificando l’articolo 4 del D.L. 50/2017, passa dal 21% al 26% la tassazione, con cedolare secca, delle “locazioni brevi” riguardanti appartamenti in quantità almeno pari a due. (Resta quindi il 21% in caso di un solo immobile). La “locazione breve” si definisce tale se l’immobile (appartamento) viene dato in affitto per non più di trenta giorni. Se gli immobili dati in “locazione breve”, oltre ad essere più di uno sono anche più di quattro, si presume l’esercizio di impresa e scatta l’applicazione della tassazione diretta ordinaria oltre all’applicazione dell’Iva. In caso di intervento di soggetti intermediari che gestiscono portali telematici, la ritenuta resta pari al 21% e l’imposta si intende pagata a titolo di acconto qualora l’imposta da pagare risulti maggiore (mancata opzione o numero maggiore di immobili dati in affitto) (comma 63);
9) Sempre in tema di locazioni brevi, con la modifica del comma 5-bis del citato articolo 4 del D.L. 50/2017, se gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai propri obblighi tramite la stabile organizzazione. In mancanza di stabile organizzazione in uno Stato membro Ue, i soggetti “extra Ue” , in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale. Se si tratta di soggetto Ue senza stabile organizzazione, può eseguire il versamento direttamente o tramite rappresentante fiscale (Comma 63);
10) Prevista, a partire dal 1 gennaio 2024, una speciale “plusvalenza” in caso di cessione di beni immobili che hanno beneficiato del superbonus 110%. Più in particolare in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del Superbonus, a partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. (Commi 64-67);
11) Si prevede che l’Agenzia delle Entrate, sulla base di apposite liste selettive predisposte con numerose banche dati, effettui specifiche verifiche sulle unità immobiliari interessate dalle agevolazioni Superbonus per operare i controlli sulle variazioni di consistenza, categoria e classe accertate in catasto in caso di presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dei beni. (art. 21);
12) Per l’acquisto di autoveicoli e veicoli, anche nuovi, provenienti da San Marino o Città del Vaticano, viene previsto il pagamento diretto dell’Iva tramite modello F24 per l’immatricolazione e voltura (comma 93);
13) Si aggiunge il comma 15-bis 3 all’articolo 35 del Dpr. 633/1972 che prevede una garanzia dopo la notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività (comma 99);
14) Viene introdotto il comma 49-quinquies all’art. 37 del DL 223/2006, che prevede che “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate” (commi 94-97).
[1] https://qds.it/plastic-sugar-tax-taglio-manovra-governo-ultime-notizie/
Lascia una risposta