L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al reddito di cittadinanza che riguardano la norma che allinea il calcolo delle rate del reddito di cittadinanza (Rdc) rispetto ad altri trattamenti assistenziali percepiti. Ecco cosa è importante sapere a riguardo.
La rata mensile del Reddito di cittadinanza è calcolata in riferimento al “Reddito familiare”, a sua volta determinato sulla base di quanto presente in Isee come somma dei redditi e dei trattamenti esenti (non assoggettati ad Irpef), percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare.
Gli importi considerati sono quelli relativi a due anni antecedenti a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Pertanto, per l’anno 2022, in linea generale, si considerano i redditi e i trattamenti di tutti i componenti del nucleo percepiti nel 2020.
Da gennaio, si legge in un messaggio dell’Istituto, nel reddito per calcolare l’importo del reddito e della pensione di cittadinanza rientrano anche le maggiorazioni sociali, ovvero gli incrementi delle pensioni spettanti a determinate categorie di soggetti che hanno determinate condizioni reddituali, compresa la cosiddetta Quattordicesima. Non rientrano invece le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi come l’indennità di accompagnamento.
Le operazioni di aggiornamento dei redditi
A decorrere dalla rata di Rdc del mese di gennaio 2022, quindi, le operazioni di aggiornamento dei redditi vengono effettuate non solo sui trattamenti già oggetto di aggiornamento da parte dell’Istituto – come gli assegni al nucleo familiare/assegni familiari, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l’assegno sociale/pensione sociale, la carta acquisti – ma anche su altre tipologie di trattamenti assistenziali.
Trattamenti assistenziali, cosa sono
In particolare, sono trattamenti assistenziali che sino a oggi non erano stati aggiornati ai fini della determinazione del reddito utile per l’erogazione di Rdc, tra i quali rientrano tutte le maggiorazioni sociali e cioè gli incrementi delle pensioni spettanti a determinate categorie di soggetti che hanno determinate condizioni reddituali. Il reddito di cittadinanza, ricorda l’Inps, “non rileva al fine dell’ottenimento delle maggiorazioni, mentre tali trattamenti assistenziali rilevano ai fini della determinazione del reddito Rdc”.
In altre parole, il Rdc non viene considerato mai come reddito utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni assistenziali (assegno sociale, pensioni di invalidità e relative maggiorazioni). Inoltre, non vengono considerati tra i trattamenti assistenziali da aggiornare le somme percepite a titolo di arretrati, l’assegno di natalità, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute e l’indennità di accompagnamento.
“In conseguenza dell’applicazione della nuova disciplina – si legge sul sito dell’Inps – possono verificarsi variazioni nell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto percepito in precedenza, in particolare nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, decadenza dal beneficio, reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria”.
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