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Social Bonus, regolamento pubblicato in Gazzetta: chi ne ha diritto

Social Bonus, regolamento pubblicato in Gazzetta: chi ne ha diritto

Social Bonus, regolamento pubblicato in Gazzetta: chi ne ha diritto

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le regole e le modalità di attribuzione del social bonus, previsto nel Decreto 23 febbraio 2022, n. 89 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ecco di cosa si tratta e chi ne ha diritto.

Cos’è il social bonus e a chi spetta

Il regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ieri individua le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta: quest’ultimo è spesso denominato anche social bonus.

Il Decreto del 23 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro ha istituito un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore di enti del Terzo Settore. In particolare, il credito d’imposta riconosciuto ha l’obiettivo di sostenere il recupero di:

  • Immobili pubblici inutilizzati;
  • Beni, mobili e immobili, confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata.
  • Possono richiedere il social bonus: persone fisiche, enti e società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile, ma anche soggetti titolari di reddito d’impresa (nei limiti del 5 per mille dei ricavi annuali).

La ripartizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali dello stesso importo. I beneficiari possono utilizzare le erogazioni liberali di cui si parla per interventi di manutenzione e restauro. Hanno l’obbligo di comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; in più, devono comunicare anche come intendono utilizzare la somma, tramite sito web istituzionale e in un apposito portale del Ministero.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali ottengono il Social Bonus devono indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui viene effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata anche nelle dichiarazioni successive fino a esaurimento credito.

I soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, possono utilizzarlo in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’erogazione.

redazione

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