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Start-up, ancora un mese di tempo per chiedere il bonus fino a 1.000 €

Start-up, ancora un mese di tempo  per chiedere il bonus fino a 1.000 €

Start-up, ancora un mese di tempo per chiedere il bonus fino a 1.000 €

ROMA - Come è noto, con il “Decreto Sostegni”, il D.L. 41 del 22/3/2021, e con il successivo “Decreto Sostegni bis”, il D.L. 73 del 25/5/2021, sono stati concessi alcuni contributi a fondo perduto ai soggetti, titolari di partita Iva (imprenditori, artisti e professionisti), che hanno subito le pesanti conseguenze della crisi economica legata alla pandemia da Covid-19.
Con l’articolo 1 del D.L. 41/21, più in particolare, è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto, legato alla riduzione di fatturato del 2020 rispetto al 2019 ed all’ammontare dei ricavi conseguiti, a favore dei soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.Il contributo, oltre che ai soggetti che non rientravano nelle citate soglie quantitative, non spettava nemmeno ai soggetti la cui attività era iniziata dopo la data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), nonché a coloro che l’avevano cessata prima di tale ultima data.

In sede di conversione del citato D.L. 41, però, con la Legge 21 maggio 2021 n. 69, è stato aggiunto l’articolo 1 ter, intitolato “contributo a fondo perduto per le start-up”, con il quale è stato concesso un altro tipo di contributo a fondo perduto, nella misura massima di euro 1.000, destinato ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (start-up) e la cui attività d’impresa sia iniziata nel corso del 2019 ed ai quali non era spettante il contributo di cui all’articolo 1 del citato decreto 41 in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non era inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Sono applicabili, però, anche per questo tipo di contributo, le altre condizioni previste per quello a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. 41/21, tra cui, principalmente, la condizione riguardante il limite massimo di 10 milioni di Euro di ricavi nel 2019.

Attraverso l’utilizzo di un apposito servizio messo a disposizione dalla Unioncamere, è possibile verificare l’esistenza delle condizioni temporali (periodo in cui è stata svolta l’attività) che legittimano l’erogazione del contributo.

Per il beneficio di cui parliamo è stata stanziata la somma complessiva di Euro 20 milioni. L’importo che potrà essere ottenuto da ciascun richiedente, pertanto, dipende dalla quantità delle istanze che saranno presentate e sarà individuato dall’Agenzia delle Entrate, per ciascuno dei contribuenti interessati, facendo il rapporto tra l’ammontare delle somme richieste e quelle stanziate.

Lo stesso articolo 1 ter ha previsto la necessità di un Decreto attuativo del ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di stabilire i criteri e le modalità per la concessione del beneficio, decreto che è stato emanato in data 10 settembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2021.

Lo scorso 8 novembre ha fatto seguito il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (n. 305784/2021) con il quale è stato definito il contenuto ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto precedentemente cennato (art. 1 ter D.L. 41/21). L’istanza, con le relative istruzioni, sono reperibili dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per la presentazione dell’istanza, che può avvenire solo attraverso il sistema telematico dell’Agenzia, c’è solo un mese. Il termine iniziale è partito lo scorso 9 novembre e quello finale scadrà il 9 dicembre 2021.
La somma spettante, che sarà oggetto di comunicazione da parte dell’Agenzia, potrà essere anche utilizzata in compensazione come “credito d’imposta”.
Attenzione, però.
Come ricorda opportunamente il provvedimento dell’Agenzia (al punto 8), l’erogazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, autorizzazione che sarà comunicata attraverso la pubblicazione nel sito dell’Agenzia.

Il contribuente, inoltre, deve rispettare le condizioni ed i limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19/3/2020 (C-2020 – 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modifiche.
Condizioni e limiti di cui deve dare dimostrazione compilando gli appositi quadri della dichiarazione telematica. Un fatto, quest’ultimo, che rende particolarmente difficoltosa la compilazione della richiesta di questo contributo.
Occorre, infatti, prendere atto degli aiuti di Stato già ottenuti e poi chiedere il contributo tenendo conto dei limiti imposti dalla UE.

Insomma, da un lato una piccolissima boccata d’ossigeno per le start up, dall’altro, una grande difficoltà nel chiedere il contributo.
Infatti, a prescindere dalla sua entità (massimo mille Euro, somma che potrebbe diventare di meno in base al numero delle istanze che saranno complessivamente presentate), non bisogna dimenticare che indicazioni che il modello di dichiarazione richiede vanno rese con “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, circostanza quest’ultima che, se da un lato frenerà richieste senza presupposti, dall’altro indurrà i contribuenti corretti a temere di commettere degli errori che, in una normativa così farraginosa, è facile commettere.

Chi ne ha diritto, pertanto, si affretti a chiedere il contributo, anche se la tempestività non dà nessuna garanzia in ordine alla sua entità che sarà determinata, come precedentemente detto, in base alla quantità delle domande che arriveranno. La scadenza, comunque, è il 9 dicembre 2021.

Salvatore Forestieri

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