Superbonus 110% con detrazione delle spese per i lavori di ristrutturazione degli edifici, con nuove case più ecologiche e per un costo che rasenterebbe lo zero. Ma è tutto così semplice o ci sono dei rischi dietro all'incentivo? E questi rischi potrebbero creare seri problemi a chi decide di usufruirne? A rispondere è il sito di informazione legale 'La legge per tutti', che ne elenca diversi, e cioè il rischio di doversi pagare i lavori, quello legato allo sconto in fattura, quello di non riuscire a fare i lavori e, infine, quello legato a una valutazione energetica sbagliata. Vediamo di cosa si tratta in dettaglio.
"Uno dei rischi che si celano dietro il superbonus 110% è quello di restare ad un certo punto a piedi e di dover pagare i lavori che sono stati avviati pensando di migliorare gratis il proprio immobile dal punto di vista energetico. Questo - si legge - è un rischio concreto che già oggi corrono i proprietari delle villette, cioè chi non possiede un appartamento in condominio. Qualcuno (forse la legge di Bilancio, quando verrà approvata in Parlamento) dovrà chiarire che succederà a chi abita in una casa per conto suo, un mese fa ha avviato la procedura per i lavori che rientrano nel superbonus e ha appena scoperto che dal 2022, se non ha un’Isee fino a 25mila euro, perderà il beneficio. O paga tutto in anticipo entro il 31 dicembre o le spese che sosterrà nell’anno nuovo non potranno essere detratte al 110%.
E ancora: "Se c’è qualcosa che può far davvero gola del superbonus 110% è la possibilità di non dover attendere degli anni per recuperare le spese sostenute attraverso la dichiarazione dei redditi, cioè con la normale detrazione fiscale, ma di usufruire della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura. Il che consentirebbe, almeno sulla carta, di fare i lavori quasi gratis (la cessione del credito ha il suo costo, seppur basso). Può succedere, però, che una volta avviati gli interventi l’impresa fallisca. E qui si aprirebbe un capitolo molto delicato per il contribuente".
Per gli esperti, quindi, "occorre fare un passo indietro. L’Agenzia delle Entrate, per applicare il superbonus, fa riferimento al contratto d’appalto sottoscritto tra il committente (vale a dire, il contribuente che incarica il lavoro) e l’impresa, o general contractor che dir si voglia. Per poter beneficiare della maxi-agevolazione, ci vuole l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il reale risparmio energetico derivato dai lavori ed il salto di due classi energetiche (o di una, se il doppio passaggio è impossibile da fare) richiesto dalla normativa. Nel malaugurato caso in cui l’impresa dovesse fallire e il contenuto dell’asseverazione non venisse rispettato, il Fisco avrebbe il potere di rivalersi sul committente per le somme non spettanti. In altre parole: se il contribuente e il general contractor si sono accordati sullo sconto in fattura, il committente sarà tenuto a saldare le spese per intero, dato che l’impresa – fallita – non sarà in grado di far fronte ai suoi impegni economici derivati dallo sconto in fattura", sottolineano.
Ma c’è un ulteriore rischio che si celerebbe dietro il superbonus 110%, e cioè "quello di non trovare un’impresa disposta a fare gli interventi legati a questo beneficio. Qualche imprenditore edile - spiegano infatti dal sito di informazione legale - ha già fatto presente che, per lui, il gioco non vale la candela. Il fatto è che la normativa del 2020 impone dei prezzi da non superare sui materiali, anzi: uno dei compiti del tecnico abilitato che firma l’asseverazione è quello di controllare che i costi restino sotto la soglia fissata dal ministero dello Sviluppo economico. Quello che la legge non dice - si sottolinea ancora - è a quanto devono essere venduti quei materiali all’impresa edile. Va da sé che, solo per fare un esempio, il produttore del polistirolo che viene impiegato per il cappotto termico dell’edificio potrebbe alzare i suoi prezzi. L’impresa si troverebbe, così, a ridurre notevolmente o ad azzerare il suo margine di guadagno, poiché non può superare il limite stabilito dal Ministero. Se non, addirittura, a perderci. A questo punto, l’imprenditore preferisce rinunciare e optare per un altro lavoro agevolato che non comporti questi vincoli, come il bonus facciate o la semplice ristrutturazione edilizia".
L’alternativa, si legge ancora, "sarebbe pagare una parte in nero: un rischio che non vale la pena correre, viste le sanzioni. Conviene ricordare quanto detto dall’Agenzia delle Entrate: in caso di violazioni, a pagare le conseguenze sono il titolare delle detrazioni (cioè, il contribuente) e l’impresa, nel caso fosse accertata la responsabilità in solido".
Infine, l'ultima considerazione sui rischi che si celerebbero dietro il superbonus 110%: "quello di partire col piede sbagliato, cioè con una valutazione energetica sbagliata, fatta da chi ha calcolato che gli interventi avrebbero garantito il doppio salto di qualità richiesto dalla legge per poi rendersi conto strada facendo o a fine lavori che così non sarà. Per evitare di commettere un errore così grossolano - raccomandano gli esperti -, è fondamentale evitare di affidarsi al primo che promette scintille e dare l’incarico ad un tecnico affidabile, oltre che abilitato. Questo perché la valutazione della prestazione energetica di un edificio non è così scontata: ogni immobile è un caso a sé, bisogna studiare e calcolare la coibentazione più efficiente e le eventuali dispersioni di calore da muri e tetti, la sostituzione della caldaia potrebbe non essere sufficiente senza il cappotto termico, ecc. Serve un professionista vero, insomma", conclude La legge per tutti. (Agi)
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