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Coronavirus, l'Inps sulla tutela previdenziale del lavoratore

Coronavirus, l'Inps sulla tutela previdenziale del lavoratore

Coronavirus, l’Inps sulla tutela previdenziale del lavoratore

PALERMO – Con messaggio numero 3.653 dello scorso 9 ottobre l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha diffuso le nuove indicazioni in materia di tutela previdenziale del lavoratore in quarantena, rispondendo alle richieste di chiarimento sulla gestione delle certificazioni mediche.

In particolare, secondo le indicazioni Inps, non si applica la tutela previdenziale della malattia con la correlata perdita di guadagno al lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale che continua a svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, sulla base degli accordi presi con il proprio datore di lavoro. Infatti, in questo caso non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Nell’attuale contesto emergenziale l’incentivazione delle modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, come lo smart working, hanno consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e al tempo stesso di ridurre notevolmente i rischi per la trasmissione Covid-19 nei luoghi di lavoro.

È invece evidente che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Sotto altro aspetto, si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Per quanto riguarda i lavoratori assicurati in Italia e recatisi all’estero, oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, si ritiene che l’accesso alla tutela della quarantena deve comunque provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Nei casi in cui il lavoratore è destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), straordinaria (Cigs), in deroga (Cigd) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Infatti, in questo caso si ha a che fare con il principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.

Infine, per quel che riguarda i casi in cui ordinanze o provvedimenti delle autorità amministrative di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa presuppone un provvedimento dell’operatore della sanità pubblica.

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