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Calcolo online per il riscatto laurea: ecco come funziona il nuovo servizio INPS

Calcolo online per il riscatto laurea: ecco come funziona il nuovo servizio INPS

Calcolo online per il riscatto laurea: ecco come funziona il nuovo servizio INPS

E' online il nuovo simulatore INPS  che consente di calcolare facilmente quanto costa il risparmio fiscale e cosa si ottiene con i vari tipi di riscatto della laurea. Il servizio è indirizzato ai giovani che desiderano migliorare le proprie prospettive pensionistiche ed è accessibile direttamente tramite il sito istituzionale dell'Inps e senza doversi identificare con SPID.

Perchè riscattare la laurea?

Il riscatto della laurea è la possibilità offerta dall’INPS di trasformare in contributi previdenziali gli anni passati all’università. Cosìcchè, se il titolo di laurea che si è conseguito prevedeva un corso di studi di quattro anni, è possibile trasformare questi anni di studio in anni di contributi, quindi ai fini pensionistici INPS.
Il riscatto del corso di laurea permette quindi di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. E' consentito  a condizione che l’interessato abbia conseguito il diploma di laurea o un titolo equiparato.

A chi è rivolto il servizio?

Possono chiedere il riscatto di laurea:

  • Dipendenti pubblici (dipendenti della scuola, insegnanti statali, personale ATA, dipendenti del Comune, delle Forze Armate…);
  • Dipendenti privati (bancari, impiegati dell’editoria, dell’edilizia…);
  • Inoccupati (che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero).

Quali sono i requisiti per fare domanda?

I requisiti necessari per il riscatto di laurea sono i seguenti:

  • aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
  • i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 184/1997;
  • essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto nel caso di domanda presentata da soggetti inoccupati.

Come fare domanda?

Il cittadino laureato deve presentare la domanda di riscatto online all'INPS attraverso il servizio dedicato (accedi al servizio)

Ad oggi il servizio è disponibile per :

  1.  le persone non occupate e 
  2.  per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della futura pensione,  cioè che hanno sia  gli anni oggetto di riscatto che il periodo lavorativo situato dopo il 1995.

In seguito, sarà rilasciata una versione del servizio che comprende anche  il calcolo del riscatto  di laurea con il criterio della riserva matematica ,  metodo che riguarda  i soggetti ( piu anziani)  che hanno periodi di riscatto e/o lavorativi collocati nel sistema di calcolo retributivo della  pensione  quindi:

  •  con periodi lavorativi e/o da riscatto anteriori al 1996 oppure
  • in possesso di 18 anni di anzianità al 1996 e periodi lavorativi e da riscatto anteriori al 2012).

È possibile pagare gli Avvisi di Pagamento PagoPA :

  1. online dal sito www.inps.it
  2. attraverso canali sia fisici che online di banche e altri PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento), come ad esempio:
    -    agenzie della bance
    -   home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA
    -  sportelli ATM abilitati delle banche
    -   punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5
    -   uffici postali
    3. È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.

Cosa è possibile riscattare?

Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Il riscatto può riguardare l'intero o i singoli periodi.

E' possibile riscattare:

  • i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005-2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).

I diplomi accademici rilasciati dalle predette Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare 21 agosto 2020 n.95.

Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).

Quali periodi non è possibile riscattare?

periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:

  • di iscrizione fuori corso;
  • già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Periodi di studio universitario compiuti all'estero?

Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002, n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea. L'articolo 170, comma 1, del testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di accordi bilaterali.

Le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009).

Come si effettua il calcolo dell'onere?

L'onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

  • Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema retributivo”. Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo, l’importo della somma da versare è determinata con i criteri previsti dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica); l’onere varia in rapporto a fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Il costo dell’operazione comportante il calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che a seguito del riscatto risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall’interessato (beneficio pensionistico).
  • Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema contributivo”. Relativamente ai periodi da riscattare per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura   prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.La retribuzione presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione del soggetto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto. Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi afferente ai periodi oggetto di riscatto ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
  • Riscatto richiesto da “soggetti inoccupati”. L'onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (vigente nell'anno di presentazione della domanda). (EB)

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