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Nessun nuovo concorso se esiste già una graduatoria

Nessun nuovo concorso se esiste già una graduatoria

Nessun nuovo concorso se esiste già una graduatoria

PALERMO - Non si può bandire un nuovo concorso pubblico quando esiste già una graduatoria valida per la stessa posizione lavorativa. Il principio è stato ribadito nella sentenza, pubblicata il 22 luglio scorso, emessa dal Tar della Sicilia, sezione seconda, collegio presieduto da Giuseppe La Greca, estensore Raffaella Sarra Russo.

Venendo ai fatti occorre precisare che il Comune di Montevago, in provincia di Agrigento, aveva predisposto nel 2021 un bando concorsuale per la copertura di una posizione di istruttore direttivo tecnico, anche se esisteva già, dal 2018, una graduatoria valida per la stessa qualifica. Il ricorso scaturiva da uno dei soggetti presenti nella graduatoria del 2018, che attendeva lo scorrimento per essere assunto. Il ricorrente ha chiesto l’intervento dei giudici amministrativi, perché ha ritenuto leso il proprio interesse legittimo a ricoprire il ruolo vacante.

I giudici amministrativi hanno sottolineato come la domanda di annullamento del nuovo concorso è fondata su motivazioni valide, perché l’amministrazione non ha tenuto conto in alcun modo dei risultati della precedente graduatoria e non ha quindi evidenziato, come avrebbe dovuto, se vi fossero ragioni valide per indire un nuovo concorso per la stessa posizione, come ormai l’ormai giurisprudenziale prevalente ha affermato, in particolare, la sentenza del Con. Stato, sez. V, 27 maggio 2022, n.4278.

Inoltre, il Tar ha respinto il ragionamento sostenuto dai legali del Comune a difesa delle proprie scelte, secondo cui il concorso del 2018 era riferito ad un contratto part-time e quello del 2021 ad un rapporto full time, evidenziando che ciò che conta è la corrispondenza tra le posizioni lavorative, in questo caso identiche.

È opportuno riportare un passaggio della sentenza, che appare come un richiamo al senso di responsabilità degli amministratori pubblici, quando si sottolinea che “Il favor per l’utilizzo della preesistente graduatoria si spiega con un elementare regola di economicità dell’azione amministrativa correlata alla necessità di evitare gli inutili esborsi connessi all’espletamento di una nuova procedura, laddove l’amministrazione abbia già selezionato soggetti idonei a ricoprire un dato profilo professionale.”

Nella ricostruzione della difesa del Comune si cercava di sostenere, inoltre, che la graduatoria precedente del 2018 non fosse più valida perché decorsi tre anni.

I giudici amministrativi hanno ribadito, invece, nella sentenza che la graduatoria precedente, secondo le disposizioni normative, era valida; nel caso specifico l’avvio della nuova procedura concorsuale era del 27 luglio 2021 mentre l’approvazione della precedente graduatoria era del 27 dicembre 2018.

Il Tar non soltanto ha accolto il ricorso contro il Comune di Montevago, dichiarando annullati tutti gli atti amministrativi finalizzati al nuovo concorso, ma, lo ha condannato a pagare 1.500,00 euro per le spese affrontate dal ricorrente per il giudizio.

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