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Sgravi contributivi a datori di lavoro che rinunciano a chiedere integrazioni salariali

Sgravi contributivi a datori di lavoro che rinunciano a chiedere integrazioni salariali

Sgravi contributivi a datori di lavoro che rinunciano a chiedere integrazioni salariali

I datori di lavoro privati che rinuncino a chiedere le integrazioni salariali o le restituiscono (se percepite) hanno diritto allo sgravio dei contributi INPS a loro carico

Il messaggio INPS n. 2478 dello scorso 20 giugno 2022, fornisce chiarimenti sulla possibilità da parte degli imprenditori privati non agricoli e non finanziari, di ottenere lo sgravio contributivo per massimo otto settimane se rinunciano alla richiesta degli integratori salariali (trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga) e se li hanno percepiti, provvedono a rimborsarli.

Come si calcola la misura dell’esonero

Premesso che l’imprenditore richiedente possa chiedere meno delle otto settimane, egli può chiedere l’esonero contributivo in discorso per massimo pari al periodo di integrazione salariale chiesto nei mesi di maggio e/o giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Contribuzione oggetto dell’esonero

Sono oggetto dell’esonero in parola i contributi a carico del datore di lavoro ad eccezione dei seguenti:

  • i premi ed i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto”, per l’effetto dell’esclusione dell’applicazione degli sgravi contributivi;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per l’effetto dell’esclusione dell’applicazione degli sgravi contributivi al conto di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento ed ad analogo fondo della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo del settore aeroportuale:
  • il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dall’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Come si chiede l’esonero

L’esonero contributivo in esame è richiesto inoltrando all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art. 1, c. 306 L 178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice “2.Q” che assume il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio art. e dello sgravio art. 1, c. da 306 a 308 Legge 178/2020”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

È opportuno sottolineare che i datori di lavoro interessati a richiedere lo sgravio in parola devono non avere richiesto, per la stessa unità produttiva (impresa o ramo di questa) le integrazioni salariali sopra nominate.

La richiesta del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero in argomento.

redazione

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