L’Inps conferma che per il 2026 non sarà necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico per chi ha già una pratica in stato “accolta”. La prestazione sarà erogata automaticamente, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta.
Con la circolare Inps n. 7 del 30 gennaio 2026, gli importi e le soglie Isee sono stati rivalutati dell’1,4% in base all’inflazione Istat, con effetti operativi da gennaio 2026 e pagamenti adeguati a partire da marzo.
Isee 2026 e scadenze
Dal 1° gennaio 2026 si applica il nuovo Isee per tutte le prestazioni familiari, incluso l’Assegno unico, che sarà utilizzato per i pagamenti a partire da marzo. Per i mesi di gennaio e febbraio 2026 si considera invece l’Isee valido al 31 dicembre 2025.
Senza Isee valido dal mese di marzo 2026, l’assegno verrà erogato negli importi minimi. Presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno 2026, si avranno diritto agli arretrati da marzo.
L’Isee può essere ottenuto rapidamente tramite il Portale unico Isee o l’app Inps Mobile.
Cos’è l’Assegno unico e universale
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico destinato a tutte le famiglie con figli a carico:
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Fino al compimento dei 21 anni, al verificarsi di determinate condizioni;
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Senza limiti di età per i figli con disabilità.
Gli importi variano in base all’Isee, all’età e al numero dei figli, nonché a eventuali situazioni di disabilità. L’assegno è unico, perché semplifica i sostegni alle famiglie, e universale, poiché garantito anche in assenza di Isee o con valori superiori a 45.939,56 euro.
Chi può richiedere l’Assegno unico
L’AUU spetta per:
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Figli minorenni;
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Figli maggiorenni fino a 21 anni, se frequentano scuola, università, tirocinio, attività lavorativa con reddito <8.000 € annui, o servizio civile universale;
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Figli con disabilità, senza limiti di età.
Il beneficio è erogato ai genitori o tutori e può essere diviso tra entrambi in caso di responsabilità genitoriale condivisa.
Importi e maggiorazioni
L’importo dell’assegno dipende dall’Isee e dall’età dei figli. Prevede:
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Quota variabile: da 57,5 € (assenza Isee o Isee ≥ 45.939,56 €) fino a 201 € per figlio minore con Isee ≤ 17.227,33 €.
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Maggiorazioni per nuclei numerosi, madri under 21, figli con disabilità, figli <1 anno, ecc.
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Compensazioni per eventuali perdite economiche rispetto al precedente sistema di detrazioni fiscali.
Il pagamento avviene tramite:
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Conto corrente bancario o postale;
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Libretto di risparmio con Iban;
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Carta di credito/debito con Iban;
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Bonifico domiciliato presso Poste Italiane.
Requisiti per fare domanda
L’AUU riguarda tutte le categorie di lavoratori: dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati.
Il richiedente deve avere:
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cittadinanza italiana o UE (o permesso di soggiorno valido);
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residenza in Italia;
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soggetto al pagamento IRPEF in Italia;
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contratto di lavoro minimo semestrale se non residente continuativamente da 2 anni.
Quando presentare la domanda
La domanda può essere presentata da:
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Uno dei genitori;
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Tutore del figlio;
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Figli maggiorenni (per richiedere direttamente la quota spettante).
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Domande dal 1° marzo al 30 giugno: assegno con arretrati da marzo.
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Domande dopo il 30 giugno: decorrenza dal mese successivo e calcolo basato sull’Isee del momento.
Dal 1° marzo 2023 l’erogazione continua d’ufficio per chi ha già una domanda accolta, senza necessità di nuova richiesta.
Come presentare la domanda
La richiesta può essere effettuata:
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Online sul sito Inps, servizio dedicato;
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Tramite numero verde: 803.164 (rete fissa) o 06 164.164 (rete mobile);
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Presso patronati attraverso servizi telematici.
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