Tutto è partito da Marsala. La carenza di medici non obiettori all'ospedale Paolo Borsellino aveva acceso i riflettori su un problema strutturale che riguardava l'intera Sicilia: la difficoltà concreta per molte donne di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza prevista dalla legge 194 del 1978. Da una criticità locale la questione era rapidamente diventata un tema regionale, approdando all'Assemblea Regionale Siciliana.
L'ARS aveva approvato l'articolo 3 della legge n. 23 del 2025, che introduceva l'obbligo di assumere medici non obiettori negli ospedali pubblici siciliani. Il Governo nazionale aveva però impugnato la norma, bloccandone l'iter. Ora la Corte Costituzionale ha pronunciato la propria sentenza, e il quadro si chiarisce.
La sentenza della Corte Costituzionale: l'IVG è un obbligo per gli ospedali
Con una sentenza interpretativa di rigetto, la Consulta ha stabilito che la norma siciliana va letta come una disposizione organizzativa: gli ospedali pubblici sono obbligati a garantire concretamente il servizio di interruzione di gravidanza, indipendentemente dalla quota di personale obiettore presente nei reparti. La legge regionale, ha chiarito la Corte, è pienamente valida.
Il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, primo firmatario del disegno di legge, spiega le conseguenze pratiche: «Se un ospedale non riesce a garantire il servizio perché tutto il personale è obiettore, l'amministrazione sanitaria è comunque tenuta a mettere in campo tutte le soluzioni possibili». Tra queste: la mobilità del personale, convenzioni con strutture esterne, accordi con cliniche accreditate al SSN, medici specialisti ambulatoriali o aree funzionali dedicate.
Prossimi passi: i decreti attuativi dell'Assessorato alla Salute
La sentenza sposta ora la palla sul piano amministrativo. «La questione passa all'Assessorato regionale alla Salute, che dovrà tradurre il principio affermato dalla sentenza in decreti attuativi e strumenti concreti», spiega Safina. Il nodo non è più se il servizio debba essere assicurato — su questo la Corte è stata netta — ma come organizzarlo efficacemente sul territorio regionale.
Il deputato ricorda anche un aspetto spesso trascurato: l'obiezione di coscienza vale anche per l'aborto farmacologico previsto dalla legge 194, ma non esime il medico dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. «Non c'è un diritto superiore, l'obiezione, e un diritto inferiore, l'aborto. Le libertà morali non sono più importanti dei diritti delle donne e della salute», conclude Safina, definendo il risultato ottenuto più che positivo in una regione dove la maggioranza dei medici è obiettrice.
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