Da aprile è possibile presentare domanda all'INPS per accedere alle misure di sostegno al reddito destinate ai lavoratori delle aree colpite dall'emergenza maltempo di gennaio 2026. Il ciclone Harry e la frana di Niscemi avevano messo in ginocchio Sicilia, Calabria e Sardegna, e il decreto-legge n. 25 del 27 febbraio ha previsto specifiche indennità per chi ha dovuto sospendere l'attività lavorativa. Le istruzioni operative sono contenute nel messaggio INPS n. 1272 del 14 aprile.
Chi può fare domanda e quali categorie sono incluse
Il sostegno è rivolto ai datori di lavoro costretti a sospendere le attività a causa degli eventi alluvionali, ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare servizio e ai lavoratori autonomi danneggiati dal maltempo. Nello specifico, tra i destinatari dell'indennità una tantum rientrano: collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività d'impresa iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
Come e quando presentare la domanda INPS
Le scadenze variano in base alla categoria di appartenenza. I datori di lavoro privati possono presentare domanda dal 14 aprile 2026 accedendo alla piattaforma Omnia IS, direttamente o tramite intermediari, dalla sezione "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". I datori di lavoro agricoli devono invece utilizzare l'applicativo CISOA WEB, accedendo alla voce "CIG e Fondi di Solidarietà".
Per i lavoratori autonomi la finestra di presentazione va dal 20 aprile al 20 giugno 2026, attraverso il servizio "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" dell'INPS, selezionando la voce dedicata all'indennità una tantum per i Comuni in stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici del 18 gennaio 2026.
Importo dell'indennità: fino a 3.000 euro per sospensioni prolungate
Il contributo è erogato in forma di indennità una tantum: 500 euro per sospensioni dell'attività fino a 15 giorni, fino a un massimo di 3.000 euro per lavoratore in caso di sospensioni più prolungate.
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