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Modello 730 integrativo, il 10 novembre la scadenza per professionisti e Caf

Modello 730 integrativo, il 10 novembre la scadenza per professionisti e Caf

Modello 730 integrativo, il 10 novembre la scadenza per professionisti e Caf

E' fissata al 10 novembre la scadenza per la consegna del Modello 730 Integrativo all’Agenzia delle Entrate da parte di professionisti e Caf.

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730, originariamente, era fissato per il 30 settembre 2022.

Tuttavia, per coloro i quali abbiano commesso errori durante la compilazione od omesso dati, vi è la possibilità di presentare il Modello 730 Integrativo.

Quest’ultimo aveva la scadenza del 25 ottobre 2022, ma risulta differente per quanto riguarda professionisti e Caf, che potranno presentare la documentazione entro il 10 novembre 2022 dopo aver acquisito la delega ed aver fatto correttamente richiesta all'AdE.

Inoltre, la suddetta scadenza riguarda pure il termine ultimo per l’accesso ai dati dei clienti, in modo da poter visualizzare le informazioni che li riguardano, utili alla presentazione del modello.

Ecco come effettuare la procedura online

Le istruzioni da seguire per ottenere la “richiesta di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e di soggetti che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del conferimento di una procura” sono visualizzabili sul provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022 pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ecco, a proposito, le varie modalità di presentazione per la richiesta all’Agenzia delle Entrate di ottenere l’abilitazione all’utilizzo dei servizi on line:

  • tramite il servizio on line “Consegna documenti e istanze” disponibile nella sua area riservata, sottoscritto con firma digitale;
  • se il modulo è compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere trasmessa la copia per immagine del documento analogico, corredata della copia del documento di identità della persona di fiducia;
  • in allegato a un messaggio PEC, inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico corredata delle copie dei documenti di identità del rappresentato e della persona di fiducia;
  • presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presentando il modello originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, unitamente a copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia. Tale modalità deve essere necessariamente utilizzata qualora sia conferita una procura speciale con firma autenticata, nei casi previsti dall’articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973;

Il soggetto rappresentato dovrà dunque scaricare un apposito modulo presente sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, per poi successivamente compilarlo e sottoscriverlo al fine di delegare l’altro soggetto ad accedere ai servizi on line ed utilizzare i suoi dati per i vari adempimenti.

In seguito all'ottenimento dell’abilitazione, il rappresentante dovrà autenticarsi con le proprie credenziali all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e potrà accedere a tutti i servizi disponibili in nome e per conte del soggetto rappresentato.

All’interno del provvedimento l’Agenzia delle Entrate specifica quali sono i limiti di questa procedura: "Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone. La scadenza della suddetta delega conferita dal soggetto rappresentato al rappresentante ha validità fino al termine del 31 dicembre dell’anno in cui quest’ultima è stata attivata".

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