Il 31 dicembre 2021 sarà l'ultima data disponibile perché sia considerata valida la proroga del blocco degli sfratti per morosità, disposta dal legislatore con lo scopo di gestire la situazione eccezionale che si è venuta a creare con la pandemia da Coronavirus: questo almeno secondo la sentenza pronunciata oggi dalla Corte Costituzionale.
Entro la fine dell'anno, quindi, dovrebbe avere fine il tanto discusso blocco degli sfratti, spiegano gli Ermellini, "senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione)".
Con la sentenza numero 213, redatta da Giovanni Amoroso e depositata stamani, quindi, la Corte suprema ha riconosciuto la legittimità delle proroghe della sospensione di alcuni provvedimenti di rilascio degli immobili decretate nel corso del 2021, ma entro e non oltre il prossimo 31 dicembre.
Come riportato da Agi, in particolar modo, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le censure sollevate dai giudici dell'esecuzione presso i Tribunali di Trieste e di Savona relative all’articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 numero 183 (vale a dire il cosiddetto Milleproroghe) e all’articolo 40-quater del decreto legge 22 marzo 2021 numero 41 (cioè il dl Sostegni). E questo perché, secondo gli Ermellini, la sospensione era risultata generalizzata solo all'inizio della "pandemia": successivamente, quando sono stati avanzati dubbi sulla legittimità costituzionale di tale provvedimento, il legislatore avrebbe progressivamente ridotto la sua applicazione, operando un "ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco"
Nessuna possibilità, comunque, che una estensione di tale manovra, "di natura intrinsecamente temporanea", venga prorogata oltre la deadline del 31 dicembre 2021. Tuttavia la Corte suprema concede al legislatore, nel caso in cui lo richieda l'evolversi dell'emergenza sanitaria, la possibilità di adottare misure differenti da quella della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) che siano "idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco".
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