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Altra chance per pagare rottamazione ter e saldo e stralcio

Altra chance per pagare rottamazione ter e saldo e stralcio

Altra chance per pagare rottamazione ter e saldo e stralcio

ROMA - Altra chance per pagare la rottamazione ter ed il saldo e stralcio. È in Gazzetta Ufficiale (la n. 77 del 28 Marzo 2022), la legge n. 25 del 28 marzo 2022 che convertito il decreto “Sostegni ter” ossia il D.L. 4/2022.

Nuova chance per i contribuenti

Dopo numerosissime proroghe concesse sin dal 2019 dal Legislatore a causa della crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19, è stata data una nuova chance ai contribuenti che erano incorsi della decadenza per il mancato pagamento delle rate già scadute per la “rottamazione ter” (che prevedeva l’abbandono delle sanzioni iscritte a ruolo e degli interessi di mora) e per il “saldo e stralcio” (che prevedeva, per i contribuenti con un reddito Isee non superiore a 20 mila Euro, oltre all’azzeramento di sanzioni ed interessi, anche lo ”stralcio” anche di una quota capitale di quanto iscritto a ruolo).

Come si ricorderà, con il Decreto legge “Fisco-Lavoro” (D.L. 146/2021), dopo la sua conversione in legge, era stata data la possibilità di pagare entro il 9 dicembre 2021 (entro il 14 dicembre 2021, sfruttando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) le rate scadute e non versate del “saldo e stralcio” e della “rottamazione ter”, per essere così riammessi a continuare a beneficiare delle agevolazioni proseguendo col pagamento delle rate del 2022. Saltando anche la scadenza di dicembre, si perdevano i benefici.

Ora, però, grazie alla nuova disposizione contenuta nell’articolo 10 bis, aggiunto in sede di approvazione parlamentare del Decreto Sostegni ter, ossia il D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito nella legge 25 del 28 marzo 2022, i contribuenti non in regola con i pagamenti (pare che siano oltre 500 mila) anche dopo la proroga prevista dal decreto legge 146/21, potranno versare le somme a debito per gli anni 2020 e 2021, con un beneficio che riguarda anche l’anno in corso (il 2022), secondo questo nuovo piano:

  • entro il 30 aprile 2022, le rate in scadenza nell'anno 2020;
  • entro il 31 luglio 2022, le rate in scadenza nell'anno 2021;
  • entro il 30 novembre 2022, le rate in scadenza nell'anno 2022.

Anche in questo caso, vige la norma che considera tempestivi i versamenti effettuati entro cinque giorni dalla scadenza (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

Con la stessa norma, viene previsto il venir meno di tutte le procedure esecutive eventualmente avviate, nei prime tre mesi di quest’anno, in conseguenza della decadenza dalla rottamazione ter e dal saldoRestano però definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter, ossia il 27 gennaio.

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