Le donne che diventano madri, appartengono a un nucleo familiare con un determinato Isee e non beneficiano di trattamenti economici e previdenziali o hanno una copertura inferiore ad un certo importo, possono richiedere il cosiddetto “assegno di maternità di base”.
Cos'è l'assegno di maternità e come funziona
Si tratta di una prestazione economica di tipo assistenziale così chiamata perché pagata dall’Inps ma concessa dai Comuni per cinque mensilità
Viene riconosciuta a chi ha la cittadinanza italiana e risiede nel Paese, ma anche a persone comunitarie o straniere in possesso di titolo di soggiorno. La si può ricevere non solo in caso di parto, ma anche di adozione o affidamento preadottivo
Normalmente l’assegno spetta alle madri ma se questa muore o abbandona il neonato, può fare richiesta anche il padre.
L’assegno non viene emesso automaticamente, ma dietro specifica domanda. Come spiega l’Inps, “i richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488” e “l’importo spetta solo entro determinati limiti di reddito”.
Quanto vale l'assegno
I limiti per il 2022 sono stati fissati dal Dipartimento per la Famiglia e resi noti con un comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2022. Al punto B si legge che per le domande relative a quest’anno “il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 17.747,58” .
Lo stesso comunicato specifica che l’assegno mensile è pari a 354,73 euro se spettante nella misura intera. Se, invece, si beneficia già di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità, viene corrisposta solo la quota differenziale.
L'Inps specifica che, tranne nel caso sopra specificato, l’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali.
Come riceverlo
Per riceverlo bisogna presentare una domanda al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Le modalità sono stabilite dal singolo comune. Le domande possono essere presentate presso le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati, mentre in altri casi basta inviare una mail o una raccomandata.
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