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Cartelle esattoriali e rateizzazione, come e quando chiederla

Cartelle esattoriali e rateizzazione, come e quando chiederla

Cartelle esattoriali e rateizzazione, come e quando chiederla

Quando si riceve una cartella di pagamento, bisogna versare la somma dovuta entro 60 giorni dalla notifica o 150 per quella notificata fino al 31 dicembre 2021.

Tuttavia, esistono due casi in cui questo obbligo non deve per forza essere rispettato. Il primo riguarda la possibilità che ci sia stato un errore e la cifra non sia dovuta, motivo per cui si può presentare un ricorso. Il secondo caso è quello di chi, non potendo saldare subito il debito, ricorre alla rateizzazione.

Questa possibilità viene concessa sia ai cittadini che alle imprese che ne fanno richiesta, in base alla soglia del debito e alle condizioni economiche dichiarate. Fare istanza significa evitare di incorrere nella riscossione forzosa da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La procedura da seguire per richiedere la rateizzazione cambia a seconda dell’importo da versare. Per quanto riguarda la rateizzazione per i cittadini, per importi fino a 60mila euro - o fino a 100mila per le richieste presentate entro il 31/12/2021 - è possibile ottenerla direttamente on-line, tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata, oppure compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

Come si legge nell’apposita sezione del sito, “sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione”. Se la richiesta viene accolta, la persona in questione accede al cosiddetto piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

Sul sito si legge che “grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio”, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019".

Se l’importo da corrispondere è, invece, superiore a 60 mila euro - o a 100 mila per le richieste presentate entro il 31/12/2021 - è possibile richiedere la rateizzazione presentando domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello. Per attestare la propria difficoltà economica, è richiesta la presentazione dell’Isee del nucleo familiare. Se la richiesta viene accolta, sarà possibile anche in questo caso pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

L’Agenzia specifica inoltre che “grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio”, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019”.

Se si ritiene di non riuscire a saldare il debito col cosiddetto piano ordinario, bisogna fare un’altra domanda per poter usufruire del piano straordinario che permette di ricorrere fino a 120 rate in 10 anni.

L’Agenzia ricorda che, chi ha già un piano di rateizzazione ma vede la sua condizione economica peggiorare, può chiedere di saldare il debito in un periodo di tempo più lungo. "La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni)”. Anche in questo caso, bisogna però presentare una domanda motivata.

Bisogna tuttavia tenere presente che la rateizzazione può decadere. Questo avviene in caso di mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento; assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale; decesso del richiedente; società cancellate dal registro delle imprese. Se si verifica una di queste condizioni, si legge sul sito, “l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite”

redazione

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