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Cartelle e Irap: il decreto Milleproroghe differisce i versamenti

Cartelle e Irap: il decreto Milleproroghe differisce i versamenti

Cartelle e Irap: il decreto Milleproroghe differisce i versamenti

Cartelle e pagamenti ecco le nuove scadenze. A disporre i differimenti di cui alla premessa sono gli articoli 2-ter e 20-bis del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c. d. Decreto mille proroghe 2022), il quale decreto consente, fra l’altro, la presentazione della richiesta di rateazione delle cartelle di pagamento dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 ed il differimento al 30 giugno 2022 del pagamento dell’Imposta sul Reddito delle Attività Produttive (IRAP).

Di seguito si rappresentano i particolari del differimento dei suddetti pagamenti.

Le modalità

Modalità di differimento delle somme richieste dagli Enti gestori della riscossione

I debiti verso l’agente della riscossione per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio della dilazione dei versamenti  possono  essere  nuovamente ammessi a tale beneficio (della  dilazione) presentando  la  richiesta  di rateazione entro il periodo anzidetto, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Relativamente  ai  provvedimenti di accoglimento  emessi  con riferimento alle richieste di rateazione,  gli effetti di  seguito indicati si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

Gli effetti del mancato pagamento:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

La rateizzazione

La qui detta rateazione è consentita fino ad un massimo di settantadue rate mensili se l’importo iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia. La stessa rateazione è anche subordinata alla dichiarazione di temporanea  situazione  di  obiettiva  difficoltà.

Il pagamento della prima rata, della detta cartella dei pagamenti  determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito  positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero  il  terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non  sia  stato  già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati».

Le disposizioni della rateazione appena illustrate si applicano  ai  provvedimenti di accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste presentate a decorrere dal 30 novembre 2020..

Con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione  presentate  a decorrere dalla medesima data di cui sopra  e fino al 31 dicembre 2021, la  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficoltà  è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in  cui  le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

Altri dettagli

Infine occorre dire che a seguito della presentazione della richiesta di sospensione della cartella di pagamento e fino  alla  data  dell'eventuale  rigetto  della  stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla  dilazione

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e ipoteche,  fatti  salvi   quelli   già   iscritti   alla   data   di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Modalità di differimento delle somme dovute per l’IRAP

Sospendono  i versamenti   tributari   e contributivi, nonché interventi finanziari  le  imprese del settore turistico,  agricolo  e  della  pesca,  per  Lampedusa  e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.

I pagamenti differiti come si è detto fin qui sono esenti di sanzioni ed interessi.

Salvatore Freni

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