Cartelle e pagamenti ecco le nuove scadenze. A disporre i differimenti di cui alla premessa sono gli articoli 2-ter e 20-bis del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c. d. Decreto mille proroghe 2022), il quale decreto consente, fra l’altro, la presentazione della richiesta di rateazione delle cartelle di pagamento dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 ed il differimento al 30 giugno 2022 del pagamento dell’Imposta sul Reddito delle Attività Produttive (IRAP).
Di seguito si rappresentano i particolari del differimento dei suddetti pagamenti.
Le modalità
Modalità di differimento delle somme richieste dagli Enti gestori della riscossione
I debiti verso l’agente della riscossione per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio della dilazione dei versamenti possono essere nuovamente ammessi a tale beneficio (della dilazione) presentando la richiesta di rateazione entro il periodo anzidetto, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione, gli effetti di seguito indicati si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
Gli effetti del mancato pagamento:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
La rateizzazione
La qui detta rateazione è consentita fino ad un massimo di settantadue rate mensili se l’importo iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia. La stessa rateazione è anche subordinata alla dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Il pagamento della prima rata, della detta cartella dei pagamenti determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati».
Le disposizioni della rateazione appena illustrate si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate a decorrere dal 30 novembre 2020..
Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui sopra e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.
Altri dettagli
Infine occorre dire che a seguito della presentazione della richiesta di sospensione della cartella di pagamento e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Modalità di differimento delle somme dovute per l’IRAP
Sospendono i versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari le imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.
I pagamenti differiti come si è detto fin qui sono esenti di sanzioni ed interessi.
Salvatore Freni
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