Con la circolare n. 84 dl 10 giugno 2021 l’Istituto della previdenza sociale (INPS), recependo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione (sentenze nn. 21540/201, 23790/2019, 23792/2019, 24096/208 e 24097/2018) ha disposto che non sono da assoggettare a contribuzione previdenziale i redditi conseguiti dalla partecipazione a società di capitale percepiti da parte di artigiani e commercianti imprenditori individuali.
È necessario sottolineare che l’esenzione in discorso è disciplinata nel seguente modo:
L’esenzione non spetta se l’interessato (artigiano o commerciante) presta la sua opera per la società della quale è socio;Nell’ipotesi che l’utile di cui qui si dice è assoggettato a contribuzione (perché chi lo percepisce presta la sua opera nella società), la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società, ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della sua (del socio) quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili (se distribuirli ai soci in tutto, in parte o altra destinazione). Detta basa imponibile rileva non oltre il limite del massimale contributivo.
Le disposizioni fin qui illustrate avranno decorrenza dal 2020.
Salvatore Freni
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