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Dl Sostegni, come districarsi nella “giungla” delle proroghe fiscali

Dl Sostegni, come districarsi  nella “giungla” delle proroghe fiscali

Dl Sostegni, come districarsi nella “giungla” delle proroghe fiscali

ROMA - Novità in materia di riscossione nel Decreto Sostegni. L’articolo 4 del citato Decreto, il Dl. 41 del 22/3/2021, ha rivisto i termini per l’emissione delle cartelle di pagamento e dei versamenti, prevedendo pure un nuova “sanatoria”, automatica, per le iscrizioni a ruolo avvenute nel periodo 1^ gennaio 2000 – 31 dicembre 2010.
Dopo le numerosissime proroghe, stabilite durante la pandemia con i Decreti legge precedenti, ne arriva un altro gruppo con l’ultimo decreto, il Decreto “Sostegni”.

È stata ulteriormente prorogata dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 l’ultima (in ordine di tempo) sospensione riguardante i versamenti delle somme dovute su cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e degli avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, che dovevano essere pagati a partire dall’8 marzo 2020. I versamenti, attualmente ancora sospesi, dovranno essere pagati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.
Durante il periodo di sospensione, l’Ente di riscossione non potrà porre in essere nessuna procedura cautelare o esecutiva, come l’ipoteca, il pignoramento o il fermo amministrativo.
Prorogata al 30 aprile prossimo anche la sospensione del termine previsto per l’esecuzione del pignoramento “presso terzi”, su stipendi e pensioni.

È stata prorogato di dodici mesi il termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e, contemporaneamente, prorogati di due anni i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle.

Così come annunciato dal Mef con il comunicato stampa n.36 del 27 febbraio scorso, è stato prorogato il termine entro il quale eseguire i versamenti delle rate scadute o in scadenza relative alla “rottamazione ter” (D.L. 119/2018) ed al “saldo e stralcio” (Legge 145/2018). Le rate scadute nel 2020 vanno pagate entro il 31 luglio 2021 mentre quelle in scadenza nel 2021 (ossia quelle con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021), vanno pagate entro il 30 novembre 2021.

Con lo stesso articolo 4 del medesimo D.L. 41/2921, è stata prevista una sanatoria (con abbandono automatico) delle cartelle di pagamento, ma solo quando l’importo complessivamente iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni) non supera 5.000 euro e comunque solo quando il soggetto interessato (persona fisica o persona giuridica) ha realizzato nel 2019 un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro. Occorre attendere, comunque, un apposito decreto Ministeriale.

Con il successivo articolo 5 dello stesso Decreto 41/2021, è stata prevista la possibilità di definire, in maniera agevolata, le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati di cui agli articolo 36 bis del D.P.R. 600/73 (in materia di imposte sui redditi) e 54 bis del D.P.R. 633/72 (in materia di Iva). Sono le irregolarità emergenti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, normalmente definibili col pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, di un terzo lella sanzione, ossia un terzo del 30% (10%).

La definizione, che prevede, con l’abbandono della sanzione, il pagamento della sola imposta oltre gli interessi (e contributi previdenziali se dovuti), riguarda però solo le annualità 2017 (per gli avvisi elaborati entro il 31 dicembre 2020 e non ancora inviati a seguito della sospensione prevista dal D.L. “Rilancio”) e 2018 (per gli avvisi da elaborare entro il 31 dicembre 2021), se non già pervenuti al contribuente, ed è riservata esclusivamente ai contribuenti che hanno subito nel 2020, rispetto all’anno precedente, un calo di volume d’affari superiore al 30%.

Sarà l’Agenzia delle Entrate a individuare i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione, inviando loro, con Pec o raccomandata Ar, una proposta di definizione con l’importo dovuto.

Come si può facilmente osservare, continuiamo ad avere piccole agevolazioni che, sicuramente condizionate dalle somme di cui il nostro Bilancio può disporre (il “Decreto sostegni” costa 32 miliari di euro) e dalla contrapposizione politica tra schieramenti diversi, sostanzialmente forniscono un ristoro molto modesto rispetto alle disastrose conseguenze economiche della pandemia.

Molti, tuttavia, ritengono ancora che non sia opportuno continuare con altri “condoni”, come è stato considerata la chiusura automatica delle cartelle fino a 5.000 euro. Altri, però, sostengono, al contrario, che l’aiuto doveva essere maggiore, estendendolo quanto meno alle cartelle fino al 2015 e senza il “paletto” dei ricavi del 2019 non superiore a 30.000 euro, anche in considerazione del fatto che una grossa fetta delle vecchie iscrizioni a ruolo (e non solo quelle vecchie) rappresentano ormai somme assolutamente inesigibili per il fallimento dell’azienda, per la morte del debitore o per l’inesistenza di beni “aggredibili”.

La verità, secondo chi scrive, è che, pur nella consapevolezza dei limiti imposti dal bilancio e senza escludere un altro “scostamento” come quello già autorizzato per l’ultimo decreto, e nell’assoluta convinzione che la prossima scadenza di maggio non potrà che trovare i contribuenti ancora più disastrati di prima, occorre procedere in maniera più globale, magari prevedendo una “moratoria” fiscale per tutto il 2021, e provvedendo al più presto alla tanto attesa riforma fiscale, compresa quella della riscossione e quella del contenzioso tributario, riforme che da troppo tempo attendono un consistente restauro in mancanza del quale, con le difficoltà di applicazione e le difficoltà interpretative delle norme attualmente vigenti, e con le terribili complicanze dovute alla pandemia, non viene facilitata la compliance, vengono penalizzati ulteriormente i contribuenti colpiti dalla crisi ed incoraggiata l’evasione.

Salvatore Forestieri

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