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Fisco, confermato tetto di due milioni per le compensazioni “orizzontali”

Fisco, confermato tetto di due milioni per le compensazioni “orizzontali”

Fisco, confermato tetto di due milioni per le compensazioni “orizzontali”

ROMA - Com’è noto, con l’articolo 1, comma 72, della legge n.234 del 30/12/2021 (la legge di bilancio 2022), è stato fissato, a regime, il limite di due milioni di Euro entro il quale il contribuente, seppure nel rispetto di alcune precise condizioni previste dalla legge, è autorizzato a compensare i propri crediti tributari con le somme dovute nei confronti del fisco, anche quando si tratta di tributi diversi da quello per il quale è a credito.

L’istituto della compensazione tributaria, finalizzato ad aumentare la liquidità delle imprese ed a limitare le richieste di rimborso, per la verità esiste da molto tempo. Le regole e le limitazioni per la sua applicazione, però, sono state modificate più volte. Da un lato con l’intento di evitare abusi o vere e proprie truffe a danno dell’Erario, dall’altro, con l’obiettivo di aumentare la liquidità dell’azienda evitando alla stessa di dovere pagare un tributo e, contemporaneamente, presentare un’istanza di rimborso per un altro tributo. Un’esigenza, quest’ultima, particolarmente sentita in questo periodo di crisi legata alla pandemia.

La compensazione "esterna"

Giova ricordare che la compensazione può essere “”esterna” (o “orizzontale”), quando avviene tra somme di diversa natura come nel caso di compensazione di un credito Iva con le somme dovute a titolo di Irpef, Irap o addirittura di contributi previdenziali. In questo caso la compensazione va fatta utilizzando il Modello F24 (da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), anche quando, dopo la compensazione, non risulta più nulla da pagare.

... e quella "interna"

Può essere, invece, “interna” (o “verticale”), quando avviene nell’ambito dello stesso tributo, come nel caso di utilizzo del credito Iva per pagare l’Iva del periodo d’imposta successivo.

Per quel che concerne il limite massimo previsto per la compensazione orizzontale, si è passati dalla somma di 500.000 Euro, a 700.000, ad un milione, per arrivare agli attuali due milioni di Euro. Per quel che concerne, invece, l’aspetto delle regole e dei limiti, fatta eccezione per le compensazioni “interne” che possono essere sempre effettuate senza alcun limite, non solo è stato ridotto a 5.000 Euro (fino al 23 aprile 2017 era di 15.000 Euro) l’importo che può essere compensato liberamente, ma sono state introdotte delle norme che prevedono modalità e tempi precisi per potere effettuare la compensazione di un credito con un debito riguardante altri tributi.

Più in particolare, per l’utilizzo in compensazione di crediti d’importo superiore a 5.000 Euro è necessario (vedasi articolo 3 del D.L. 50/2017), oltre alla preventiva presentazione della dichiarazione, anche il visto di conformità da parte di un professionista abilitato o dell’organo societario di controllo.

Inoltre, in base a quanto previsto dall’art.31, comma 1, del D.L. 78/2010, la compensazione è vietata in presenza di iscrizioni a ruolo “a titolo definitivo” di imposte erariali ed accessori, per importi superiori a 1.500 Euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.In caso di accertamento, così come accade per i rimborsi, l’importo compensato dovrà essere riversato integralmente e le sanzioni per indebita compensazione non potranno essere definite con nessuna riduzione.

Con specifico riguardo all’aspetto sanzionatorio in materia di compensazioni, si ricorda la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, secondo la quale l’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta “esistenti” ma che avviene in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge, comporta, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione amministrativa pari al 30% del credito utilizzato.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti “inesistenti” , invece, lo stesso art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 158/2015 prevede l’applicazione di una sanzione dal 100% al 200% dei crediti indebitamente compensati, peraltro, senza alcuna possibilità di definizione agevolata.

In questi stessi casi, ossia per la compensazione di crediti inesistenti, è applicabile anche la disposizione di cui all’articolo 10 quater del Decreto Legislativo 74 del 10/3/2000, che prevede la sanzione penale costituita dalla reclusione da sei mesi a due anni, sanzione che diventa da 1 anno e sei mesi a sei anni quando l’importo illegittimamente compensato è superiore a 50.000 Euro in un anno.

 

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