fbpx

Fisco, più facile accedere alla contabilità semplificata

Fisco, più facile accedere alla contabilità semplificata

Fisco, più facile accedere alla contabilità semplificata

ROMA - Al comma 276 dell’articolo 1 della legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), è previsto che “all’articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, le parole: “non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività “ sono sostituite dalle seguenti: “non abbiano superato l’ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”.

Si tratta delle disposizione che, evidentemente solo per le persone fisiche e per le società di persone, dal 2023, aumenta il limite di ricavi per la fruizione della contabilità semplificata al posto di quella ordinaria, portando a 500.000 Euro (prima il limite era 400.000 Euro) il tetto previsto per i soggetti che svolgono attività di prestazioni di servizi, ed a 800.000 Euro (prima era 700.000 Euro), il tetto per coloro che svolgono altre attività (attività commerciali, industriali, ecc.).

Quindi, la fascia per i soggetti non obbligati alla contabilità ordinaria, ferme restando le altre disposizioni del D.P.R. 600/73 e dal Codice Civile, si allarga, aumentando il tetto di 100.000 Euro.Giova ricordare che per i contribuenti che effettuano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, e provvedono alla distinta contabilizzazione dei corrispettivi, ai fini dell’individuazione del limite di ricavi da adottare si fa riferimento all’attività prevalente, per cui è solo tale importo (i ricavi dell’attività prevalente) che rileva ai fini dell’applicazione di un regime d’imposta anziché di un altro.

Se non si è provveduto, invece, alla distinta contabilizzazione dei corrispettivi, si considera prevalente l’attività diversa dalle prestazioni di servizi (cosa che, evidentemente, lascia il contribuente più "esposto" all’accertamento).Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora gli ammontari previsti non vengono superati.

Giova ricordare inoltre che tale ampliamento potrebbe (attualmente conviene usare il condizionale) avere riflessi anche ai fini Iva stante che esistono nella legge istitutiva del citato tributo particolari agevolazioni le quali fanno riferimento ai limiti della contabilità semplificata nella misura precedente alla nuova disposizione, per cui si vedrà se anche in materia di Iva l’aumento del “tetto” di 100.000 Euro avrà riflessi oppure resteranno i limiti precedentemente previsti dalla legge (400.000 e 700.000).

Salvatore Forastieri

risuser

Lascia una risposta

Chiusi
Chiusi

Inserisci il tuo username o il tuo indirizzo email. Riceverai via email un link per creare una nuova password.

Chiusi

Chiusi