fbpx

Irap 2022, cosa cambia

Irap 2022, cosa cambia

Irap 2022, cosa cambia

ROMA - Come è noto, l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), introdotta nel 1998 con il Decreto Legislativo n. 446/1997, colpisce la differenza tra il valore della produzione ed i relativi costi (quelli classificabili in bilancio tra i “costi delle produzione”). L’imposta si applica quando viene svolta abitualmente una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Essendo un’imposta regionale, serve essenzialmente a finanziarie in Italia il Servizio Sanitario Nazionale il quale, come si sa, è articolato per Regioni. È attraverso questo tributo, pertanto, che si contribuisce a dotare le regioni delle risorse necessarie per assicurare l’importantissimo servizio che è appunto la sanità pubblica.

Eppure è un tributo il quale, non solo è stato sempre contestato dai contribuenti per le numerose criticità che ha sempre mostrato, ma è sempre stato pure motivo di contenzioso a causa di alcune disposizioni molto criticate e che, spesso interpretate dall’Amministrazione Finanziaria in maniera eccessivamente fiscale, ne hanno travisato i presupposti applicativi.

Intanto perché tale tributo, oltre a tassare l’utile d’esercizio, di fatto sottopone a tassazione anche le componenti finanziarie e il costo del personale. Poi, a causa della sua non deducibilità dal reddito.A queste criticità solo parzialmente si è posto rimedio. Ed ancora per l’annosa problematica dell’autonoma organizzazione. L’esistenza di una attività autonomamente organizzata, infatti, costituisce uno dei presupposti del tributo: se non c’è tale condizione, non c’è il tributo.Una questione, quest’ultima, sulla quale sono sempre esistiti moltissimi dubbi ed altrettante controversie.

Il caso classico era quello del medico di base che si avvale della prestazione di un impiegato per collaborarlo nell’accoglienza dei pazienti e per qualche altro lavoro di natura meramente esecutiva. Anche in questo caso, infatti, sol perché quell’impiegato era regolarmente assunto, l’Amministrazione Finanziaria riteneva sussistesse l’autonoma organizzazione che faceva scattare l’applicazione del tributo.

Dopo tanto contenzioso, però, con la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9451 del 10 maggio 2016 è stato affermato che “Con riguardo al presupposto dell’Irap il requisito dell’autonoma organizzazione … ricorre quando il contribuente a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti … il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Quindi, in presenza di beni strumentali indispensabili e di un collaboratore che svolge mansioni (anche in modo non occasionale) di segreteria e, comunque, di natura esecutiva, l’autonoma organizzazione non c’è e, pertanto, l’Irap non è dovuta.

Ora, comunque, qualcosa è cambiato da punto di vista legislativo. Il Comma 8, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (la legge di Bilancio per il 2022), ha abolito, a decorrere dal 1^ gennaio 2022, l’Irap per gli imprenditori individuali e per gli artisti e professionisti (esclusi quelli che svolgono l’attività in forma associata).

Restano pertanto ancora soggetti ad Irap gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta, come le società di capitali, le società di persone, gli enti commerciali e non commerciali, gli studi associati e le associazioni tra professionisti.Per la verità, ci si aspettava un intervento sull’Irap più consistente, ma evidentemente la “copertura finanziaria” del provvedimento non lo ha consentito. Secondo la relazione tecnica del Governo, infatti, la norma così come è stata varata produrrà un calo di gettito di circa 1,27 miliardi di euro a decorrere dal 2023,

Qualcuno vede in questa nuova norma una palese ingiustizia, specialmente dal punto di vista della ragionevolezza, avendo operato una distinzione ed un diverso trattamento tra i soggetti che operano singolarmente e quelli, come i professionisti associati, che operano in diversa forma.Ma, in attesa di una successiva e probabile revisione (visto che una modifica più radicale era stata promessa), accontentiamoci di questo. Speriamo, caso mai, che l’Amministrazione Finanziaria conceda qualche apertura nei casi in cui la nuova norma viene a creare vere disparità di trattamento tra soggetti che, di fatto, operano nello stesso modo.

Un’ultima notazione può essere utile. È chiaro che gli imprenditori individuali e gli altri soggetti per i quali, fino all’anno scorso, sussistevano tutti i presupposti per il tributo, non dovranno dimenticare di versare, entro il prossimo 30 giugno, il saldo Irap del 2021 e presentare anche il modelli Irap 2022. Evidentemente, niente acconti.

Salvatore Forastieri

risuser

Lascia una risposta

Chiusi
Chiusi

Inserisci il tuo username o il tuo indirizzo email. Riceverai via email un link per creare una nuova password.

Chiusi

Chiusi