fbpx

Acquisto prima casa e Superbonus: agevolazioni, termini e requisiti

Acquisto prima casa e Superbonus: agevolazioni, termini e requisiti

Acquisto prima casa e Superbonus: agevolazioni, termini e requisiti

L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni.

Ecco in cosa consistono l' agevolazione e quali sono i termini e i requisiti previsti dalla legge.

In cosa consistono le agevolazioni per la prima casa?

Le agevolazioni "prima casa" consistono nel versamento di imposte ridotte sull’atto di acquisto.

In particolare, se il venditore è un privato  si applica:

  • l’imposta di registro nella misura del 2% anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile,
  • l'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Invece, se il venditore è un’impresa  soggetta a Iva, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta del 4% (anziché del 10%).

A chi è rivolta l'agevolazione?

Per godere dell’agevolazione per l’acquisto della "prima casa", l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato.

Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza.

Acquisto Prima casa e Super Bonus: dilazione del termine

Per non perdere le agevolazioni prima casa, l'articolo 33 bis del Decreto Semplificazioni bis ( introdotto in sede referente, e sul quale la Camera il 23 luglio ha votato la fiducia) ha previsto  più tempo per trasferire la residenza in caso di acquisto di immobili sottoposti a lavori di riqualificazione energetica trainanti, rientranti nel superbonus del 110 per cento.

In particolare, l’acquirente dovrà, entro 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita (anzichè 18 secondo i termini ordinari), provvedere al trasferimento della residenza nel comune dove è situato l’immobile individuato come prima casa.

Quali immobili interessano l'agevolazione?

Tale regime agevolato si applica ai trasferimenti che abbiano ad oggetto case di abitazione non di lusso, ovvero non si applicano in caso di acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti invece alle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le agevolazioni, inoltre, spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. E’ comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione "prima casa".

Quando decade il beneficio?

L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile:

  • in caso di mendacità delle dichiarazioni previste dalla legge, rese in sede di registrazione dell’atto
  • in caso di mancato trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro il termine previsto ( 18 mesi  o 30 mesi se immobili sottoposti a lavori di riqualificazione energetica trainanti, rientranti nel superbonus del 110 per cento)

Cosa succede In caso di decadenza:

Qualora si verifichi la decadenza dai benefici è dovuta la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento, una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e il pagamento degli interessi di mora

Inoltre, se la cessione è soggetta a IVA, è dovuta la differenza d’imposta non versata (ossia la differenza tra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata), una sanzione pari al 30% della differenza medesima e il pagamento degli interessi di mora.

 

risuser

Lascia una risposta

Chiusi
Chiusi

Inserisci il tuo username o il tuo indirizzo email. Riceverai via email un link per creare una nuova password.

Chiusi

Chiusi