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Rottamazione quater, cosa fare per aderire

Rottamazione quater, cosa fare per aderire

Rottamazione quater, cosa fare per aderire

ROMA - I commi da 231 a 251 dell’articolo 1, la Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197 del 29/12/2022) hanno previsto, per tutti i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, comprese quelle sottoposte a procedura concorsuale e quelli che hanno omesso di versare interamente il precedente debito che intendevano definire (quindi i contribuenti con dilazioni in corso o già decaduti), la cosiddetta “Rottamazione quater”, ossia una definizione agevolata delle cartelle di pagamento, come quelle precedenti legate alla situazione economica causata dalla pandemia, iscritte a ruolo nel periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Se la cartella riguarda solo sanzioni amministrative fiscali o previdenziali, la definizione non comporterà alcun versamento. Sono comunque escluse dalla definizione le sanzioni accessorie.Ai fini della definizione, a pena di decadenza, occorre presentare un’apposita dichiarazione telematica, della quale l’Agente della riscossione renderà noto il modello da utilizzare sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla data di pubblicazione della citata legge 197 del 29/12/22, ossia entro il 30 aprile 2023.Dopo che il contribuente avrà presentato la dichiarazione, l’Agente della Riscossione, entro il 30 giugno 2023, comunicherà al soggetto interessato o il diniego (atto impugnabile), oppure l’accoglimento dell’istanza, facendo conoscere anche l’ammontare della somma che sarà necessario versare, entro il 31 luglio 2023, ai fini della chiusura del debito a ruolo.

L’importo può essere pagato in unica soluzione entro il citato prossimo 31 luglio, ma potrà essere pure dilazionato fino a 18 rate.In caso questo caso (rateizzazione), la prima e la seconda rata vanno versate, rispettivamente entro il 31/7/2023 ed il 30/11/2023 e ciascuna corrisponderà al 10% delle somme dovute complessivamente. Il rimanente debito , in rate di uguale importo, con l’interesse al 2%, va versato rispettivamente in data 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno.Anche in questo caso, è prevista la tolleranza di cinque giorni dalla scadenza, ma oltre tale termine si perderanno tutti i benefici e gli eventuali pagamenti effettuati verranno acquisiti a titolo di acconto di quanto sarà da pagare complessivamente (l’importo iscritto a ruolo).

Va ricordato, con l’occasione, che, ai commi da 222 a 230 è previsto l’annullamento automatico (il cosiddetto “stralcio”) delle somme iscritte a ruolo dalle Amministrazioni dello Stato nel periodo che va dal 2000 a tutto il 2015, d’importo non superiore a 1.000 Euro. Fino al 31 marzo 2023 la riscossione di tali somme è sospesa.

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