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Versamento annuale Iva, le tre opzioni di pagamento

Versamento annuale Iva, le tre opzioni di pagamento

Versamento annuale Iva, le tre opzioni di pagamento

ROMA - Come è noto, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 22/7/98 n. 322, i contribuenti che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva devono presentare la dichiarazione annuale nel periodo che va dal 1^ febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Si osserva che la dichiarazione annuale normalmente non dovrebbe comportare altra imposta da versare (in caso di contribuenti “mensili” l’imposta è stata già pagata nelle 12 liquidazioni periodiche effettuate, per cui la dichiarazione annuale è solo un riepilogo).Per i “trimestrali, invece, l’imposta potrebbe corrispondere a quella dovuto per il quarto trimestre, visto che le dichiarazioni trimestrali, ordinariamente, sono solo tre.In ogni caso, anche al di fuori di tali ipotesi, può sempre emergere imposta annuale da pagare, a seguito di regolarizzazioni, come nel caso di “pro-rata”, ovvero nel caso della così detta “ventilazione delle aliquote”.

Qualora dovuta, però, l’Iva annuale, ma solo se supera i 10,33 Euro, va pagata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, e precisamente entro il giorno 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Il versamento va fatto, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica (codice tributo 6099 – Iva annuale saldo).

Esiste anche un’altra possibilità

Il saldo Iva, infatti, può essere pagato allineandolo ai termini di pagamento previsti per le imposte dirette (con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data del 16 marzo).Quest’anno, pertanto, se non si paga per intero entro la data “canonica”, l’imposta può essere versata entro il 30 giugno 2022, con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo ed il 30 giugno; oppure entro il 30 luglio 2022, sfruttando l’ulteriore differimento di 30 giorni e con un ulteriore 0,40 per cento di maggiorazione da applicare sulla somma dovuta al 30 giugno.

Quindi, attenzione alla prossima scadenza

Chi deve versare Iva emergente dalla dichiarazione annuale, deve provvedere entro il prossimo 16 marzo, che cade di mercoledì.Oppure può avvalersi dell’altra opportunità che offre la legge, allineando il versamento dell’Iva annuale a quello delle imposte sui redditi, pagando una lieve maggiorazione.

Per la verità esiste una terza possibilità

L’Iva annuale, infatti, può essere pure rateizzata, a decorrere dal 16 marzo e, questa volta, con l’applicazione alle rate successive alla prima dello 0,33 per cento al mese. L’intera somma, comunque, dovrà essere versata entro il 16 novembre.Più in particolare, a prima deve essere versata entro il 16 marzo, mentre quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. In pratica, massimo nove rate.Come già detto, sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Conseguentemente, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via..

Non adempiendo al versamento dell’Iva, con una delle modalità prima cennate, è applicabile la sanzione del 30%, anche se ci si può sempre avvalere dell’istituto del “ravvedimento operoso” che attenua la misura della sanzione in relazione ai giorni del ritardo.

Salvatore Forastieri

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