La legge 3 dicembre 1999, n. 493 dispone l’obbligo assicurativo presso l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) per chi svolge lavoro domestico non retribuito in esclusiva (cioè senza altra occupazione retribuita) e con carattere di continuità prendendosi cura del proprio nucleo familiare (ad esemio, le casalinghe).
Tale forma assicurativa garantisce, ai lavoratori suddetti, una copertura economica (un assegno una tantum, una rendita vitalizia, un assegno di accompagnamento etc.) a chi subisce un infortunio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa domestica.
Chi è obbligato ad assicurarsi
Sono obbligati ad assicurarsi tutti i lavoratori appartenenti alla qui detta categoria che hanno tra i diciotto ed i sessantasette anni di età.
Come assicurarsi
Il lavoratore obbligato ad assicurarsi deve inoltrare istanza per via telematica alla sede INAIL di appartenenza, come segue: collegandosi al sito della detta sede e selezionare l’applicazione “Servizi Online Lavoro domestico” dopo:
- nel caso di assicurato che aveva interrotto l’assicurazione, deve selezionare, dal menù funzione, ”Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” ;
- nel caso di nuovo assicurato deve selezionare, dal menù funzione, “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”
- Mentre gli assicurati senza soluzione di continuità riceveranno l‘avviso di pagamento d’ufficio.
- La misura del premio e delle eventuali sanzioni
Il premio annuale da corrispondere da parte di ogni assicurato all’INAIL è pari a ventiquattro euro.
Sono esonerati dal pagamento del premio appena detto coloro che possiedono un reddito personale annuo non superiore a 4.648,11 euro o 9.286,22 euro di reddito del nucleo familiare a cui appartiene l’assicurato.
Qualora il premio in discorso non viene versato entro il 31 gennaio di ogni anno è dovuta, oltre al suddetto premio, una sanzione pari a dodici euro se il ritardo di pagamento non eccede i sessanta giorni e pari a ventiquattro euro in caso contrario.
Il pagamento di quanto dovuto (premio o premio + sanzioni) deve essere versato tramite l’apposito avviso di pagamento fornito dall’INAIL con pago PA; non è ammessa altra forma di pagamento (pagamento bancario o postale oppure bonifico).
La misura dell’indennità
Nel caso di infortunio viene corrisposto all’interessato un’indennità in una delle seguenti misure a seconda dell’entità dell’infortunio:
- qualora l’invalidità permanente sia compresa tra il 6% ed il 15% è corrisposta una indennità una tantum pari a 300 euro rivalutabili;
- per le invalidità pari o superiori al 16% è corrisposto un assegno di accompagnamento pari a 268,37 euro mensili, i quali sono corrisposti anche se ad assistere l’invalido sia un familiare, invece viene revocato se lo stesso invalido è ricoverato presso una struttura a spese dello Stato o di Enti pubblici:
- una rendita mensile agli stessi invali con percentuale di invalidità pari o superiore al 16%;
- una rendita in percentuale in base al grado di parentela con il defunto, ai superstiti di un lavoratore domestico deceduto per causa riconducibile al suo lavoro domestico. Agli stesi spetta un assegno funerario una tantum.
Gli aiuti economici appena elencato sono esenti da IRPeF.
Gli stessi aiuti economici sono riscuotibili in uno dei seguenti modi:
- accredito su conto corrente bancario o postale
- accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale
- accredito su carta prepagata dotata di codice Iban
- tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero
- per importi non superiori a 1.000,00 euro, con vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.
Incompatibilità
Gli aiuti economici fin qui rappresentati non sono cumulabili con qualunque reddito da lavoro.
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