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Lavoro occasionale, onere della comunicazione a carico dei datori

Lavoro occasionale, onere della comunicazione a carico dei datori

Lavoro occasionale, onere della comunicazione a carico dei datori

ROMA - Cambiano le regole per la comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Le nuove determinazioni sono state determinate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n.29 dell’11 gennaio scorso, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative relativamente alla decisione di rendere obbligatoria tale comunicazione allo stesso ufficio.L’onere della pratica ricade esclusivamente sui committenti che operano in qualità di imprenditori e si avvalgono di questi lavoratori autonomi occasionali.

La comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica, messo a disposizione da ciascun ispettorato territoriale. Non esistono format ufficiali e la missiva potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, basta che vada a comprendere dei contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa: i dati del committente e del prestatore; il luogo della prestazione; la descrizione sintetica dell’attività; la data di inizio prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Ancora, dato obbligatorio è quello relativo all’ammontare del compenso, nel caso in cui sia stato stabilito al momento dell’incarico.

Nella circolare dell’Istituto Nazionale del Lavoro si specifica che la comunicazione, per tutti i rapporti di lavoro in corso alla data dell’11 gennaio, e per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, avrebbe dovuto essere effettuata entro il 18 gennaio appena trascorso, mentre, per i rapporti avviati successivamente al giorno 11 gennaio, andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Non mancano le sanzioni: la circolare prevede che “in caso di violazione dell’obbligo dell’inoltro della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Una nuova forma di controllo, quindi, che mira sempre di più ad arginare una gestione troppo superficiale del lavoro, in una modalità che mira a rendere semplice attività lavorative di piccola entità, ma mantenendo comunque un regime di ordine e garanzia dei diritti e doveri di tutte le parti in gioco.

Infatti, allo scopo di garantire il diritto costituzionale alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potenzialmente compromesso dallo svolgimento in forma irregolare delle prestazioni lavorative, l’articolo 13 della legge n.215/2021, ha praticamente riscritto l’articolo 14 del decreto legislativo n.81/2008 (Tusl) che disciplina uno dei poteri più coercitivi nelle mani degli ispettori del lavoro, vale a dire il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Dal 21 dicembre, ai fini del computo dell’aliquota del 10% dei lavoratori irregolari che fa scattare il provvedimento interdittivo, il personale ispettivo dell’Inl deve altresì tener conto dei lavoratori eventualmente presenti sul luogo di lavoro inquadrati come autonomi occasionali privi della comunicazione preventiva.

I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale sono: l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera; l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata; il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro; l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente; la corresponsione di un corrispettivo.Dal punto di vista economico, i lavoratori autonomi occasionali sono quelli che vengono pagati con la ritenuta d’acconto. Nei lavoratori autonomi occasionali non sono inclusi i Co.Co.Co., le professioni intellettuali e i lavoratori intermediati da piattaforma digitale.

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