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Reddito di cittadinanza, dall’Inps tutte le indicazioni utili al rinnovo

Reddito di cittadinanza, dall’Inps tutte le indicazioni utili al rinnovo

Reddito di cittadinanza, dall’Inps tutte le indicazioni utili al rinnovo

di Serena Grasso

PALERMO – Con messaggio numero 3627, l’Istituto nazionale di previdenza sociale fornisce le indicazioni utili al rinnovo del reddito di cittadinanza.

Innanzitutto, prima di presentare la domanda di rinnovo, occorre lasciare trascorrere un mese dall’ultima mensilità percepita nei casi in cui si è fruito dell’erogazione in modo continuativo per diciotto mesi: infatti, la normativa prevede che il reddito di cittadinanza possa essere rinnovato previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. È così che, i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione nell’aprile dello scorso anno ed hanno ricevuto la diciottesima mensilità a settembre, possono presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese di ottobre. La sospensione, invece, non opera per la pensione di cittadinanza.

Per la presentazione della domanda di rinnovo, così come per la presentazione della prima domanda, sarà possibile utilizzare la via telematica accedendo al sito www.redditodicittadinanza.gov.it tramite Spid o al sito www.inps.it con pin dispositivo, Spid, Carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica. In alternativa, sarà possibile presentare la domanda di rinnovo rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale e agli istituti di patronato. In caso di rinnovo del beneficio, dovrà essere accettata la prima offerta utile di lavoro congrua, a pena di decadenza.

Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di fruizione massima del beneficio di diciotto mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. In tal caso, è necessario presentare entro due mesi dalla variazione una nuova domanda con la dichiarazione sostitutiva unica. Mentre non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.

Nel caso in cui l’interruzione sia motivata da un incremento del reddito familiare derivato da una nuova attività lavorativa, e la nuova istanza venga presentata trascorsi almeno 12 mesi dall’interruzione, la presentazione della richiesta ha valore di prima domanda e quindi potrà essere erogata fino a diciotto mensilità.
In caso di revoca o decadenza, è possibile presentare una nuova domanda da parte del richiedente o di un altro componente il nucleo familiare decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza. Se nel nucleo familiare sono presenti componenti minorenni o con disabilità, il termine è abbreviato a sei mesi.

Mentre nei casi in cui la perdita del beneficio si interrompa prima del completamento dei diciotto mesi previsti dalla normativa per perdita dei requisiti o in caso di rinuncia, si terrà traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di cinque anni dal termine di conclusione della misura: decorso tale termine, nel caso venga presentata una nuova richiesta, questa sarà considerata come prima domanda, con erogazione del beneficio per un massimo di diciotto mensilità.

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