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Accesso agli atti tributari, quando è un consigliere comunale a richiederlo

Accesso agli atti tributari, quando è un consigliere comunale a richiederlo

Accesso agli atti tributari, quando è un consigliere comunale a richiederlo

Un “quasi” scandalo al Comune di Palermo. Il Capo del Settore Tributi ha emanato una circolare/direttiva ai suoi dipendenti con la quale ha chiesto di evitare di esaminare pratiche sottoposte da Consiglieri comunali che riguardavano gli stessi Consiglieri o altre persone.

Secondo la citata dirigente, il comportamento finora adottato potrebbe pure ipotizzare il reato di “abuso d’ufficio”.

La questione, evidentemente, ha destato molto scalpore, anche perché attualmente la situazione degli uffici comunali, probabilmente a causa della pandemia e della grossa carenza di personale, è molto precaria, suscitando le (frequentissime) giuste lamentele dei cittadini.

Probabilmente l’iniziativa della dirigente del Comune di Palermo è stata determinata dalla lettura di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sentenza n. 2317 del 24/10/2022 – TAR Lombardia Sezione I^).

La controversia era stata instaurata da un Consigliere comunale del Comune di Jerago con Orago (Provincia di Varese) il quale ha chiesto, ed inizialmente ottenuto, l’autorizzazione a consultare un elenco del protocollo in entrata ed in uscita dello stesso Comune. Il Sindaco, però, non ha ritenuto legittima la richiesta del Consigliere Comunale, invocando principalmente un principio di riservatezza che coinvolge tutti i pubblici documenti.

Il Tar della Lombardia, però, non è stato di questo avviso, accogliendo il ricorso del Consigliere comunale.

Il citato Tribunale Amministrativo, dopo avere confermato la regolarità e la tempestività del ricorso (questione che era stata pure contestata dal Comune), ha ritenuto fondata la richiesta del Consigliere Comunale, sostenendo, in particolare, che ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Si tratta, secondo il Tar, di un tipo di accesso diverso da quello documentale previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto ha un oggetto non solo diverso, ma anche più ampio, perché si estende a tutti i dati, informazioni e documenti di cui viene in possesso l’ente locale, senza che sia necessario, in questo caso, dimostrare l’esistenza di quell’interesse personale normalmente previsto negli altri normali casi di accesso dalla citata Legge 241/90.

È stata quindi questa preoccupazione che, probabilmente, ha indotto la Dirigente di Palermo a frenare le richieste dei Consiglieri Comunali.

Qualche riflessione, comunque, appare indispensabile.

La direttiva della Dirigente potrebbe essere anche assolutamente legittima. Bisogna vedere, tuttavia, quali siano state le intenzioni dei Consiglieri che si sono interessati di alcune pratiche.

Non c’è dubbio che se tali pratiche riguardavano loro stessi oppure persone a loro (a qualunque titolo) vicine, e lo scopo era quello di affrettare la loro trattazione, il dubbio della dirigente è assolutamente legittimo.

Ma se le informazioni richieste dai Consiglieri erano volte a conoscere la funzionalità del settore, funzionalità che purtroppo ancora impedisce a molti cittadini di avere conoscenza, in tempi ragionevoli, di rilievi (giusti o sbagliati) fatti dal Settore Tributi del Comune, oppure di rimborsi legittimi chiesti molto tempo addietro, oppure ancora ad ottenere riscontro al “cassetto tributi” comunale, forse scarsamente presidiato, allora la sentenza del Tar della Lombardia appare assolutamente calzante.

Potrebbe pure essere giustificato un interesse personale, di qualunque persona, Consigliere, Funzionario o altro, il quale, vista l’impossibilità di comunicare con l’addetto, cerca qualunque mezzo di farlo, magari avvalendosi di un Consigliere comunale al quale l’accesso è facilitato.

Non dimentichiamo che spesso le criticità, che poi si riverberano sui cittadini onesti, molto spesso sono legate al sistema amministrativo in uso in quell’ufficio ed è certamente compito degli Organi e Dirigenti preposti, accertarli e porvi rimedio.

Sono assolutamente impensabili errori come quello, che purtroppo è accaduto realmente, in cui il Comune chiede una doppia tassazione Tari ad un contribuente il quale, pur abitando sempre nello stesso appartamento (per il quale ha sempre e continua a pagare tutti i tributi previsti), riceve un doppio avviso di accertamento sol perché, essendo mutato il nome della Piazza o della Via, l’ufficio ha ritenuto che avesse cambiato abitazione. Da qui la doppia tassazione!!

Per non parlare di richieste di Tari a soggetti che molto tempo prima hanno venduto l’immobile ad altre persone che pagano regolarmente il tributo.

Fatto sta, che il nuovo Vice Sindaco del Comune di Palermo, Carolina Varchi, ha già annunciato che saranno raddoppiati i turni di ricevimento per discutere delle pratiche Imu (speriamo presto anche altri tributi comunali) e saranno attivati canali preferenziali per gli addetti ai lavori del settore.

Secondo l’Assessore Varchi, si tratta di una delle misure che intende attuare ai fini della compliance, favorendo gli adempimenti spontanei dei contribuenti.

Chiunque, infatti, si rende conto che l’efficienza e l’efficacia del settore tributi di un comune (condizioni che andrebbero verificate e monitorate da chi ne ha la responsabilità) è assolutamente prioritario nella gestione comunale per assicurare il gettito necessario per erogare i servizi ai cittadini senza determinare gli squilibri di bilancio ai quali ormai siamo abituati.

Per evitare molti errori, per esempio, basterebbe servirsi in maniera più incisiva del sistema informatico, quello dal quale emergono tutte le variazioni (nascita, morte, cambio di residenza, cambio della toponomastica, ecc.) da cui si può facilmente risalire all’effettivo debitore del tributo e, successivamente, l’effettivo pagamento.

Speriamo vivamente che l’auspicio della Vice Sindaco Varchi abbia un concreto successo. Speriamo, pure, che analoga iniziativa, sempre finalizzata alla compliance, venga attuata anche dagli altri Enti impositori, principalmente l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia Entrate-Riscossione, uffici nei quali le problematiche che si riscontrano nei comuni sono ugualmente avvertiti dai contribuenti, spesso con conseguenze ancora più gravi del settore comunale, qualche volta esponendosi, senza volerlo, a rischi enormi per le notissime difficoltà esistenti nella interpretazione della normativa.

redazione

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